Scommesse, Tar Campania: “Senza il requisito della ‘buona condotta’ è legittimo negare il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza”

Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso al Tar della Campania per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Caserta ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.

Il Tribunale ha affermato che “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

Inoltre, si è “costantemente ribadito che la discrezionale valutazione dell’Autorità a fronte dell’istanza di autorizzazione di PS a raccogliere scommesse, attività verso cui la criminalità organizzata sovente ha mostrato interesse, può ed anzi deve non limitarsi alla attestazione di incensuratezza del richiedente, richiedendosi un giudizio circa la piena affidabilità della persona desunta anzitutto dalla assenza di legami familiari, amicali, locali che possano far ipotizzare un uso non trasparente della delicatissima attività di raccolta scommesse, intorno alla quale si muovono rilevanti interessi economici; dunque, nelle valutazioni dell’amministrazione possono assumere rilievo anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi dal punto di vista della “buona condotta” e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a soggetti diversi dal richiedente, ma a lui strettamente legati, allorquando, in relazione alle circostanze del caso concreto (continuità delle frequentazioni, circostanze di tempo e di luogo, gravità dei pregiudizi del soggetto controindicato, ecc.), siano potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta”.

Il Tar della Campania, infine, precisa che “l’impugnato diniego si basa su un quadro indiziario adeguatamente articolato e centrato in termini fattuali, approfondito e motivato, che valorizza il rapporto di stretta frequentazione della ricorrente – mantenuto senza soluzione di continuità, sino all’attualità – con un soggetto incline a gravi attività illecite: dalle risultanze del procedimento, espressamente richiamate nell’atto gravato, è difatti emerso che il soggetto con cui la ricorrente intrattiene frequentazioni e/o rapporti annovera numerosi e gravi pregiudizi di polizia e penali”.

Per questi motivi il Tar della Campania ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento della Questura di Caserta. ac/AGIMEG