Scommesse, Consiglio di Stato: “Se manca requisito di buona condotta è legittimo negare il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza”

E’ stato presentato in Consiglio di Stato un ricorso per contestare la sentenza del Tar Veneto che aveva ribadito la validità del provvedimento con cui era stata negata la licenza di Pubblica Sicurezza all’appellante per esercitare l’attività di raccolta scommesse.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende aderire, il potere di adottare dette autorizzazioni, anche in ragione dell’originaria natura intuitu personae che connota tale tipo di licenze, è caratterizzato dall’ampia discrezionalità dell’Autorità competente. In questo quadro sistematico e finalistico, ben possono assumere rilievo anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi dal punto di vista della “buona condotta” e rilevanti sul piano prognostico”.

“Dal provvedimento impugnato, infatti, emerge che il Questore ha fatto puntuale riferimento alle notizie trasmesse dalla Questura di Palermo e alle circostanze emerse in occasione del controllo eseguito in ordine a condotte non specchiate e a intendimenti poco chiari posti in essere da soggetti vicini all’appellante, rivelatori di possibili eventi di interposizione fittizia nella gestione dell’attività di raccolta scommesse”.

Dunque, “alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato deve ritenersi congruamente motivato, in quanto supportato da un’adeguata attività istruttoria in grado di rivelare l’insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 88 del TULPS che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto dell’istanza”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza e confermato la validità della sentenza del Tar del Veneto. ac/AGIMEG