Scommesse, Tar Calabria conferma diniego per il rilascio della licenza: “Il ricorrente non ha presentato nessun elemento per modificare la decisione dell’amministrazione”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata da un operatore del settore scommesse contro il provvedimento della Questura di Catanzaro, che aveva dichiarato irricevibile l’istanza per il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.

La decisione del TAR si basa sulla valutazione che, in sede cautelare, il motivo di ricorso non è apparso sufficientemente fondato. Secondo i giudici, infatti, non è sufficiente eccepire la mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte della Questura, ma è necessario dimostrare che tale omissione abbia pregiudicato la possibilità di presentare elementi decisivi per modificare la decisione dell’amministrazione.

Nel caso specifico, il ricorrente non ha depositato la documentazione ritenuta mancante dall’autorità amministrativa, né ha dimostrato l’irrilevanza di tale documentazione ai fini del rilascio della licenza. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG