Scommesse: Stanley impugna al TAR le disposizioni attuative della sanatoria per i CTD

Stanley ha conferito incarico ai propri legali affinché sia sottoposta al vaglio della Magistratura l’intera disciplina sulla regolarizzazione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità 2015, attraverso l’impugnazione in sede amministrativa di tutte le relative disposizioni attuative e degli atti connessi o, comunque, collegati, per violazione dei principi di non discriminazione, ragionevolezza, certezza del diritto, trasparenza e buona fede, nonché delle libertà fondamentali del Trattato FUE.
Le richieste di annullamento riguarderanno, tra l’altro, la Determina del Direttore dell’ADM del 5 gennaio 2015 avente ad oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui all’art. 1, comma 643, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la successiva Determina del Direttore dell’ADM del 15 gennaio 2015, recante l’approvazione dei modelli di disciplinare di raccolta di cui all’art. 1, comma 643, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
“Oggetto di rilievi – si legge nella nota del bookmaker –  sarà altresì la Circolare del Ministero dell’Interno del 27.01.2015, il cui contenuto è stato reso a soli quattro giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione d’impegno, la quale precisa che l’ADM potrebbe non revocare il diritto ad operare dei soggetti regolarizzati pur in pendenza di un procedimento penale avviato ai sensi dell’art.4 della L. no. 401/89. Tale interpretazione non fornisce alcuna garanzia che le Questure seguiranno tale indicazione, stravolgendo in tal modo la granitica prassi di considerare quale elemento soggettivo squalificante (e quindi normalmente tra i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione ex 88 TUPLS) la pendenza di un procedimento penale per esercizio abusivo di scommesse. Oggetto di rilievi e di immediata impugnazione sarà anche qualsiasi licenza di polizia che dovesse essere concessa a CTD di qualsiasi rete, in un contesto in cui la Stanley non ritiene accettabile che il procedimento penale per art. 4 sia stato motivo ostativo alla concessione della licenza per i suoi CTD ma non lo sia più solo perché ci sia l’adesione ad un condono fiscale.
E’ significativo che la nuova circolare del Ministero degli Interni contenga comunque l’inciso che la licenza sarà concessa, ma, si legge testualmente: “-  fatte salve situazioni particolari da valutare caso per caso –“ quindi nessuna vera certezza.b Ed è sorprendente che il funzionario firmatario della circolare sembra assumersi la responsabilità del legislatore quando, senza averne i poteri o forse non avendo semplicemente capito la questione, sembra trasformare il condono fiscale in condono penale.
Significativo inoltre che – a quanto risulterebbe – ADM non abbia ancora pubblicato o quantomeno commentato la circolare sul suo sito informativo.  Resta inoltre irrisolto il distinto problema dell’autoincriminazione cui i CTD aspiranti alla regolarizzazione necessariamente andranno incontro a seguito della presentazione delle loro dichiarazioni di impegno, in un contesto surreale in cui la norma prevede dure sanzioni per non essersi autoincriminati. Infine la Circolare sembra introdurre una discriminazione tra soggetti che aderiscono alla regolarizzazione e soggetti che non aderiscono o che non sono tenuti ad aderire alla stessa, considerando la medesima condotta, vale a dire l’esercizio di scommesse in assenza di concessione e/o autorizzazione, in modo differente; infatti l’esercizio “abusivo” delle scommesse e quindi la valutazione della moralità dell’operatore che le esercita, da un lato, verrebbe considerato indifferente e, dall’altro, come elemento squalificante. La Legge di Stabilità e gli atti attuativi sembrano anche discriminare ancora una volta Stanley per non averle consentito di regolarizzare la sua presenza nel mercato italiano al pari di un concessionario nazionale, nonostante la Corte di Giustizia abbia più volte riconosciuto che le è stato impedito di accedere al mercato nazionale”. cz/AGIMEG