Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha respinto l’istanza cautelare per la riforma dell’ordinanza del Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania concernente il rigetto dell’istanza di rilascio della licenza per svolgere attivita’ di raccolta scommesse sportive. Per il Consiglio “il ricorrente può ottenere l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso”, tuttavia “non è stato provato dal ricorrente il rapporto diretto di causa effetto tra il provvedimento impugnato in primo grado (diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza) e la chiusura in via automatica dell’esercizio ovvero la ipotizzata revoca automatica della autorizzazione alla raccolta di scommesse, di competenza per altro di altra amministrazione, nella specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (…). Al diniego di licenza ex articolo 88 del TULPS deve seguire, sia pure contestualmente, un esplicito provvedimento di chiusura dell’esercizio che, nella fattispecie, non è stato emanato né dalla Questura, ove si ritenga spettare ad essa il relativo potere, né dall’Agenzia”. La camera di consiglio per la trattazione dell’appello cautelare in questione è fissata per il 14 aprile 2016. lp/AGIMEG