Scommesse: rifiutato 88 TULPS ad un corner a 400 metri da asilo nido. Tar Veneto accoglie ricorso perché il distanziometro si applica solo a negozi con slot e vlt

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso presentato da un centro scommesse, assistito dallo studio Giacobbe e Associati, contro il diniego della licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta delle scommesse emesso dalla Questura di Verona.

La decisione, notificata il 5 gennaio 2024, impediva l’apertura di un centro scommesse in via Corgnan 40/b a Sant’Ambrogio di Valpolicella, sulla base della presenza di un luogo sensibile nelle vicinanze.

La questione ruotava intorno all’interpretazione della Legge Regionale Veneto n. 38/2019, che impone una distanza minima di 400 metri tra i punti di gioco e i luoghi sensibili, come definiti all’articolo 7 della stessa legge. La Questura aveva rigettato l’istanza del centro scommesse, citando la presenza di un asilo nido a meno di 400 metri dal locale proposto. Corte Giustizia

Nel ricorso, i legali del centro hanno sostenuto che la normativa regionale si applica solo agli apparecchi da gioco, come AWP e VLT, e non ai centri scommesse, che non prevedono l’installazione di tali dispositivi.

Il TAR ha concordato con questa interpretazione, affermando che la legge regionale vieta esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali situati a meno di 400 metri dai luoghi sensibili.

Il TAR ha inoltre sottolineato che la normativa regionale non si applica ai centri scommesse, poiché questi ultimi offrono solo un luogo per raccogliere le scommesse sportive e non includono apparecchiature elettroniche che potrebbero monopolizzare l’attenzione dei giocatori seriali.

Pertanto, il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego della licenza, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente alla luce della sentenza. sb/AGIMEG