Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione destinata ad avere rilievo per l’intero comparto delle Videolottery. I giudici di Palazzo Spada chiedono di chiarire se i ripetuti aumenti del Prelievo Erariale Unico (PREU) sulle VLT, passati dal 4% all’8,6%, siano compatibili con il diritto dell’Unione e con il principio del legittimo affidamento dei concessionari.
Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue
Con l’ordinanza pubblicata oggi, il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, sospendendo il giudizio in attesa della decisione della Corte di Lussemburgo.
La questione sottoposta alla Corte riguarda la compatibilità della normativa italiana con gli articoli 49 e 56 del TFUE, relativi rispettivamente alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, oltre che con il principio del legittimo affidamento. In particolare, i giudici chiedono se sia conforme al diritto europeo una disciplina che ha progressivamente aumentato il PREU sulle VLT dal limite massimo del 4%, previsto al momento dell’introduzione del nuovo sistema di gioco, fino all’8,6%, aliquota raggiunta a partire dal 2021.
La disciplina del 2009 e gli investimenti sulle VLT
La vicenda trae origine dalla disciplina introdotta nel 2009 per l’avvio delle Videolottery. La normativa prevedeva il versamento di 15.000 euro per ciascun diritto di installazione delle VLT, un numero massimo di terminali autorizzabili, un’aliquota del PREU fissata con un limite massimo del 4% e, per i concessionari che avessero aderito al nuovo sistema, la prosecuzione della concessione senza soluzione di continuità. Secondo la società ricorrente, tali elementi costituivano un unico “pacchetto” sul quale era stato fondato il rilevante investimento richiesto dallo Stato.
Negli anni successivi, tuttavia, il legislatore è intervenuto più volte aumentando progressivamente il PREU: dal 5% nel 2013 fino all’8,6% dal 2021. Una successione di incrementi che, secondo il Consiglio di Stato, ha inevitabilmente inciso sull’equilibrio economico dei rapporti concessori già in essere.
Le valutazioni di Palazzo Spada
Nell’ordinanza, Palazzo Spada evidenzia però anche alcuni elementi che depongono in senso opposto rispetto alle tesi della ricorrente. I giudici osservano infatti che gli aumenti del PREU sono stati distribuiti nell’arco di circa dodici anni, risultando quindi graduali e non improvvisi. Inoltre, richiamano la documentazione prodotta dall’Amministrazione, dalla quale emerge come il settore delle VLT abbia continuato a rappresentare uno dei comparti più redditizi del gioco pubblico e come la società abbia comunque mantenuto una capacità di produrre utili nel tempo.
Secondo il Consiglio di Stato, gli incrementi del PREU trovano inoltre giustificazione nelle esigenze di politica fiscale perseguite dal legislatore, orientate a reperire maggior gettito da un settore caratterizzato da un’elevata redditività, in coerenza con il principio della capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione. Allo stesso tempo, viene ricordato che i concessionari hanno beneficiato della proroga delle concessioni prevista dalla normativa del 2009, evitando una nuova procedura competitiva proprio in ragione degli investimenti effettuati per le VLT.
Nonostante tali considerazioni, il Consiglio di Stato ritiene che la questione presenti profili interpretativi non ancora risolti dalla giurisprudenza europea. Per questo motivo, essendo giudice di ultima istanza, ha ritenuto necessario investire direttamente la Corte di Giustizia affinché chiarisca se gli aumenti del PREU siano compatibili con il diritto dell’Unione e con il principio del legittimo affidamento.
Il caso Global Starnet
La vicenda nasce dal ricorso presentato da Global Starnet Ltd, concessionaria della rete per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento. La società sostiene di aver acquistato nel 2009 11.953 diritti di installazione VLT, investendo complessivamente 179,25 milioni di euro, confidando nel mantenimento dell’aliquota massima del PREU al 4%.
Proprio sulla base di tale presupposto ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dai successivi incrementi dell’imposta, quantificati nella differenza tra il PREU effettivamente versato e quello che sarebbe stato dovuto applicando l’aliquota originariamente prevista. Il TAR Lazio aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo insussistente un legittimo affidamento sulla stabilità della tassazione; da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha ora sospeso il giudizio in attesa della risposta della Corte di Giustizia dell’Unione europea. mg/AGIMEG










