“I ricorrenti (…) hanno allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse on line finalizzata proprio ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di quei contratti, ai quali affermano di essere formalmente estranei, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione”. Con questa motivazione la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha giudicato inammissibili i ricorsi dei titolari di un centro scommesse privo di concessione in provincia di Milano, sequestrato dal Tribunale di Monza. I giudici, sottolineando l’assenza delle necessarie autorizzazioni, hanno evidenziato nella sentenza come l’organizzazione nel negozio andasse ben al di là della semplice offerta di apparecchi tramite cui giocare. La Corte ricorda inoltre che il sequestro di un immobile in cui “vengano raccolte scommesse clandestine deve ritenersi legittimo allorché l’immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato alla gestione delle scommesse e dotato di una organizzazione concretamente finalizzata all’attività illecita”. lp/AGIMEG