La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un bar contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando l’accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse.
La vicenda riguarda due personal computer trovati all’interno del locale, che secondo ADM permettevano l’accesso a siti di giochi e scommesse non conformi alla normativa. Da qui era nato il recupero dell’imposta unica relativa al 2017.
Il controllo nel locale
Secondo quanto ricostruito nel giudizio, i due computer presenti nel bar erano stati ritenuti non conformi alla normativa, perché consentivano il collegamento a siti di gioco e scommesse. Per ADM, quelle apparecchiature erano quindi utilizzate per svolgere attività di gioco in evasione dell’imposta unica.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva inizialmente accolto il ricorso del titolare del bar. In appello, però, la Corte di giustizia tributaria della Calabria aveva ribaltato la decisione e dato ragione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il peso della perizia tecnica
Uno dei punti centrali della vicenda riguarda la perizia tecnica effettuata sui computer. Secondo i giudici tributari di appello, quella perizia confermava che le apparecchiature erano utilizzate per l’accesso a giochi e scommesse non conformi alla normativa.
Il titolare del bar sosteneva invece che ADM avesse usato la perizia solo durante il giudizio, aggiungendo così nuovi elementi rispetto a quelli contenuti nell’accertamento iniziale. Secondo questa impostazione, l’Agenzia avrebbe ampliato o modificato le ragioni della propria pretesa fiscale.
La risposta della Cassazione
La Cassazione non ha condiviso questa tesi. Secondo i giudici, la perizia tecnica non ha modificato il contenuto dell’accertamento, ma ha soltanto confermato elementi già indicati da ADM.
La Corte ha chiarito che l’Agenzia non ha cambiato il periodo contestato e non ha chiesto il pagamento dell’imposta per un arco temporale diverso o più ampio. La perizia, quindi, è stata considerata un elemento di supporto alla ricostruzione già posta alla base dell’atto, non una nuova motivazione inserita successivamente.
Respinte anche le contestazioni sulle sanzioni
Il ricorrente aveva contestato anche le sanzioni, sostenendo che i giudici tributari non avessero esaminato correttamente la richiesta di applicare un trattamento più favorevole.
Anche su questo punto la Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, la Corte tributaria si era comunque pronunciata sulla legittimità delle sanzioni, escludendo quindi che vi fosse stata una mancata decisione sulla questione.
Ricorso rigettato
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l’accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il titolare del bar è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio. La Corte ha inoltre disposto il pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata, ritenendo i motivi di ricorso evidentemente infondati, oltre al versamento di 3mila euro in favore della cassa delle ammende. mg/AGIMEG









