Scommesse e CTD: illegittimo l’accertamento automatico dell’Agenzia delle Entrate derivante da imposta unica, i volumi di gioco non sono reddito. Avv. Agnello: nuova pronuncia a favore dei CTD

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’annullamento dell’accertamento IRPEF e IRAP notificato a un Centro Trasmissione Dati (CTD) collegato a un bookmaker estero, difeso dallo Studio Legale Agnello. Il principio ribadito dal Giudice Tributario è chiaro: il titolare del centro risponde soltanto del proprio reddito effettivo, le provvigioni, non dell’intera raccolta di gioco.

L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate

La vicenda deriva dall’accertamento svolto dall’Agenzia delle Entrate di Rovigo che aveva preteso IRPEF e IRAP dal contribuente, assumendo quale valore di riferimento il volume delle giocate trasmesse, dato ricostruito induttivamente dall’Agenzia dei Monopoli triplicando valori medi provinciali.

Lo studio legale Agnello ha impugnato l’accertamento, evidenziando la duplice presunzione sottesa alla ricostruzione dell’Amministrazione, derivante da una errata interpretazione della normativa di settore nonché dalla grave violazione del principio della capacità contributiva.

La base imponibile non può essere applicata automaticamente

Il Giudice Tributario di II grado, confermando la decisione del giudice precedente, ha ribadito che la base imponibile accertata dai Monopoli dev’essere «posta a base» delle rettifiche reddituali del contribuente come presunzione relativa (iuris tantum), non come automatismo: il contribuente può sempre dimostrare il proprio reddito reale.

Nel giudizio in questione risultava ampiamente versata in atti la documentazione contabile da cui era agevole rilevare come il centro non assume alcun rischio sull’esito delle scommesse, ma incassa il denaro dei giocatori a mero titolo di deposito e lo riversa integralmente al bookmaker, trattenendo soltanto una provvigione (dal 3% al 13%).

Quella provvigione resta l’unico reddito effettivo del CTD, come del resto comprovato dalla documentazione contrattuale dedotta in atti.Avvocato Daniela Agnello

La Corte veneta conclude, poi, rilevando che “Come logicamente evidenziato dalla difesa, considerare l’intero flusso lordo delle scommesse transitate come «ricavo d’impresa» del broker costituisce un manifesto errore logico e giuridico, parificabile alla pretesa di tassare un agente immobiliare sull’intero prezzo di compravendita degli immobili di cui ha curato la mediazione”.

Grande soddisfazione dell’Avv. Daniela Agnello, da sempre impegnata a difesa dei CTD avverso gli accertamenti a catena ed automatici condotti dall’Agenzia delle Entrate: “La decisione ribadisce un principio essenziale: si tassa la capacità contributiva effettiva, non un volume di transito di spettanza del bookmaker. Per il CTD che svolge un servizio transfrontaliero, la raccolta lorda non è certamente reddito”. sb/AGIMEG