La III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha accolto un ricorso della Uniqgroup Ltd, proposto dagli avv.ti Domenico Neto e Valentina Tavilla, annullando, lo scorso 30 ottobre, senza rinvio un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, confermativa di un sequestro preventivo disposto dal Gip reggino. “La vicenda risale al mese di gennaio – si legge in una nota della società – allorquando la Guardia di Finanza, Tenenza di Villa San Giovanni, sottopone a vincolo probatorio otto computer assemblati, tre stampanti ed altro materiale in uso ad un CED affiliato al marchio “BetUniq Game Universe”. Proposto tempestivo riesame, i Giudici reggini accoglievano il gravame difensivo rilevando come “seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione, il Collegio ritiene accertato che il centro elaborazione dati avesse stipulato un contratto d’istituzione e stabilimento in Italia con la UniqGroup Limited, titolare di regolare autorizzazione di bookmaker in virtù di regolare autorizzazione rilasciata dalla Lotteries and Gaming Autority di Malta”; l’indagata R.V. aveva richiesto altresì la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., reietta sol perché collegata ad allibratore straniero non accreditato in Italia.Da par suo, la Uniqgroup Ltd, era stata “esclusa dalla gara per violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione, subendo pertanto una discriminazione comunitaria per come rilevato dalla giurisprudenza (ex multis Cass. Pen. III pen. 40865/12)….pertanto non poteva trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n°401”. Successivamente, con provvedimento emesso il 07.02.2014, il Gip di Reggio Calabria accogliendo analoga richiesta del pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo sui medesimi beni oggetto del primo vincolo reale. A seguito di nuovo riesame, il Collegio reggino rigettava l’impugnazione avanzata dai legali della Uniqgroup Ltd,, ritenendo sussistente il fumus del reato ipotizzato dall’Ufficio di Procura. Interposto ricorso innanzi al Supremo Collegio, nel corso dell’udienza camerale del 28.10.2014 l’avv. Domenico Neto evidenziava l’illogicità del provvedimento opposto, argomentando invece sulla validità delle ragioni che avevano indotto il Tribunale della Libertà ad accogliere il riesame all’indomani del primo sequestro. Su conforme parere del rappresentante della Procura Generale, la III sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo totalmente i rilievi del legale della Uniqgroup Ltd,, ha annullato senza rinvio il sequestro preventivo, ordinando contestualmente la restituzione di tutto il materiale all’avente diritto. La Uniq Group Ltd, celebra il successo derivante dalla pronuncia della III sez Penale della Suprema Corte di Cassazione augurandosi che anche gli altri Organi giurisdizionali possano accogliere ,nelle opportune sedi di merito, le tesi poste a fondamento della difesa”. lp/AGIMEG