Due società di gioco si sono appellate al Tar del Lazio per contestare l’atto con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto di effettuare il pagamento degli importi asseritamente dovuti a titolo di c.d. minimi garantiti in relazione al cessato rapporto di concessione della raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici.
Il Tar del Lazio ha specificato che “i provvedimenti impugnati recano evidenza del fatto che gli atti sono stati adottati in applicazione delle istruzioni rilasciate mediante circolare della superiore Direzione centrale dell’ente e che ‘atteso il disposto di cui in sentenza n.275 del 18.11.2013 della Corte Costituzionale’, non è stata applicata la riduzione prevista dall’art.10, co.5, lett. b) d.l. n.16/2012″.
Inoltre, aggiunge che “come rilevato da questo Tribunale in numerose pronunce, a cui è possibile fare richiamo (cfr, Tar Roma, 10.7.2014, n.7334; Tar Roma, 5.10.2020, n.10078; Tar Roma, 7.1.2021, n.224), la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art.10, co.5, lett. b) d.l. n.16/2012, non consente all’Amministrazione di pretendere tout court il pagamento dei minimi, in assenza di un nuovo intervento legislativo ovvero di un atto di indirizzo in via amministrativa, che introduca una congrua riduzione sulle somme dovute, in coerenza con le finalità delle legge e in armonia con i principi individuati dalla Consulta”.
“Va da sé che, permanendo l’assenza di un simile intervento, la richiesta di pagamento senza alcuna riduzione, come avvenuto nella circostanza, è illegittima, per violazione della predetta norma, che resta pienamente in vigore salvo che per quanto concerne la misura massima (predefinita ab origine nel 5%) della riduzione da praticare”.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi e ha annullato le determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG