La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l’appello di una società con sede ad Alcamo (TP) e ha annullato integralmente un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) relativo all’imposta unica sulle scommesse, per un importo di centinaia di migliaia di euro.
Ne dà notizia Kogem in un approfondimento firmato dall’avvocato Valentina Castellucci, del Foro di Palermo, partner professionale della Kogem, che ha curato la difesa.
La decisione ha ribaltato la sentenza di primo grado. Il tema è il rapporto tra il giudicato penale e la pretesa tributaria.
Sul versante penale, infatti, il Tribunale di Trapani aveva assolto in via definitiva l’imputato dall’accusa di raccolta abusiva di scommesse, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Anche in quel procedimento la difesa era stata affidata all’avvocata Castellucci.
Imposta unica sulle scommesse, l’accertamento annullato in base all’articolo 21-bis
La difesa si è fondata sull’articolo 21-bis del decreto legislativo 74/2000, introdotto dal decreto legislativo 87/2024, letto alla luce della sentenza n. 50/2026 della Corte costituzionale.
Come ricorda l’avvocato Castelucci, la norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo il dibattimento. Questo vale quando la sentenza riguarda lo stesso soggetto e gli stessi fatti materiali, nei casi in cui il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso.
Il vincolo riguarda l’accertamento dei fatti, entro i limiti previsti dalla legge. In caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, il terzo comma estende gli effetti anche agli enti e alle società nel cui interesse abbia agito il rappresentante o l’amministratore, alle condizioni previste.
Secondo l’analisi, questo aspetto è rilevante quando l’impresa è coinvolta sul piano tributario e le persone fisiche su quello penale. Poiché i soggetti sono diversi, in questi casi le condizioni di estensione vanno verificate con attenzione.

Accertamento e assoluzione penale, i limiti fissati dalla Corte costituzionale
Con la sentenza n. 50, depositata il 13 aprile 2026, la Consulta ha riconosciuto alla norma una finalità di garanzia e semplificazione. Ne ha però precisato i confini con un’interpretazione conforme alla Costituzione.
La Corte ha individuato due situazioni critiche. Quando la contestazione si fonda sulle presunzioni legali tipiche del diritto tributario, il giudicato vincola solo se l’assoluzione deriva da un accertamento positivo dell’inesistenza del fatto. Se invece l’assoluzione si basa soltanto sull’inutilizzabilità delle prove nel processo penale, spetta al giudice tributario verificare se quelle prove possano essere usate nel giudizio fiscale.
L’assoluzione penale, sottolinea l’avvocato, non comporta quindi l’annullamento automatico di qualsiasi pretesa fiscale. Vanno esaminati la motivazione della sentenza, la coincidenza dei fatti materiali e il rispetto delle condizioni di legge.
Per le imprese del settore delle scommesse, il caso evidenzia la necessità di un reale coordinamento tra difesa penale e difesa tributaria, soprattutto quando le contestazioni riguardano la stessa attività.
Sul piano operativo contano l’irrevocabilità della sentenza, il rito seguito, la formula assolutoria e soprattutto le ragioni dell’assoluzione. Va inoltre confrontato quanto esaminato dal giudice penale con i fatti alla base dell’accertamento fiscale. Secondo l’avvocato Castelucci, sono elementi che possono incidere in modo decisivo sulla tutela dell’impresa e sulla gestione del contenzioso.
Per lo studio, la pronuncia siciliana valorizza la coerenza tra gli accertamenti svolti nelle diverse sedi. La pretesa fiscale va valutata in base al reale contenuto del giudicato penale, nei limiti fissati dall’ordinamento e a tutela delle garanzie del contribuente. fp/AGIMEG








