Scommesse illegali, Cassazione: “E’ il ctd che effettua la raccolta illegale, quindi il rapporto con il bookmaker estero, discriminato o non, è irrilevante”

“In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l’illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989 rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano che raccoglie le scommesse”. Lo ribadisce la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza in cui respinge il ricorso del titolare di due Ctd in Umbria. Accolta solo la richiesta di quantificare la pena, visto che il titolare dei centri aveva chiesto il rito abbreviato. “In tale quadro” prosegue la Cassazione, “le vicende del bookmaker straniero e la sua eventuale discriminazione nella partecipazione a bandi per la concessione dell’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse in Italia non assumono alcun rilievo, nel senso che in tal caso l’attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo deve essere individuata direttamente in capo all’operatore italiano”. La Corte ha anche sottolineato che il titolare del centro non si limitava “alla semplice messa a disposizione della clientela delle apparecchiature elettroniche idonee a porre gli scommettitori in collegamento con la società estera”, ma “riceveva e conservava le ricevute delle scommesse vittoriose con le relative quietanze, provvedendo quindi ai relativi pagamenti”. gr/AGIMEG