Scommesse, errore di quota: il Tribunale di Catania dà ragione al concessionario. I dettagli della sentenza

Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, con sentenza del 28 dicembre 2023, accogliendo le difese di un noto concessionario operante nel settore dei giochi, difeso dall’Avv. Antonella Lo Presti, ha annullato il contratto di scommessa con il quale il giocatore rivendicava il pagamento della vincita conseguente ad una giocata effettuata approfittando di un palese errore di quota.

L’Avv. Lo Presti faceva rilevare che la quota offerta sulla piattaforma di gioco “era evidentemente errata” in quanto eccessiva, frutto di una errata digitazione e non in linea con le quotazioni offerte, per il medesimo evento, dagli altri operatori del settore.
Ha sottolineato, altresì, che la società concessionaria aveva provveduto, subito dopo avere rilevato l’errore, ad interrompere, per quell’evento, la procedura di accettazione delle scommesse e di averla riattivata dopo avere apportato la rettifica della quota.

La difesa, dunque, evidenziava che l’errore in cui era incorsa la società doveva ritenersi essenziale e riconoscibile da qualunque scommettitore, anche se non abituale, dato che la quota offerta era macroscopicamente spropositata e non in linea con le quote offerte, dagli altri “competitor” del settore, per il medesimo evento; b) che, pertanto, l’errore era riconoscibile dall’odierno attore il quale, all’epoca in cui si sono svolti i fatti, era un giocatore abituale titolare di “conti di gioco” che utilizzava per effettuare, frequentemente, scommesse; c) che all’annullamento del contratto non osta quanto disposto dall’art. 6 del DM n. 111 del 1° marzo 2006.

Il decidente, aderendo totalmente alla tesi dell’avvocato, ha statuito che, considerando che l’oggetto del contratto di gioco è la posta, ossia la somma di denaro o altro bene che una parte deve all’altra in base all’esito del gioco e che, nel caso in esame, l’errore, ricade proprio sulla posta, la quale viene calcolata moltiplicandola per la quotazione proposta, deve ritenersi che l’erronea quotazione costituisca un errore essenziale e riconoscibile del contratto stipulato ex art 1428 c.c..

E’ evidente, infatti, che la quota di 300 volte la posta, offerta inizialmente dal concessionario, deve ritenersi evidentemente ed enormemente sproporzionata sia in assoluto sia rispetto alle quote offerte dagli altri operatori del settore. E’, altresì, evidente che il concessionario del gioco non avrebbe ragionevolmente offerto, in assenza di errore, una quotazione centinaia di volte superiore rispetto a quella media fissata dagli altri operatori del settore per il medesimo evento.

Deve ritenersi, inoltre, che l’errore commesso dalla società convenuta era certamente riconoscibile, con l’uso della normale diligenza, da qualunque giocatore, minimamente conoscitore del mondo delle scommesse, anche se non esperto, in quanto è indubbio, come già evidenziato, che la quota di 300 volte la posta. Oltre a palesarsi intrinsecamente abnorme risultava comunque enormemente superiore alle quote proposte dagli altri operatori.

Il Tribunale, quindi, rigettava la domanda proposta dal giocatore ed in accoglimento delle richieste del concessionario annullava il contratto di scommessa.