L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Nils Wahl, leggerà domani le proprie conclusioni sulla causa Laezza (StanleyBet), il rinvio disposto dal Tribunale di Frosinone sulla clausola che obbliga i concessionari a trasferire i beni che costituiscono la rete di raccolta ai Monopoli di Stato, quando la concessione scade o viene revocata. Le conclusioni dell’Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte, sono un parere autorevole di cui i giudici terranno conto per emettere la sentenza – che presumibilmente arriverà nei primi mesi del 2016 – ma la decisione finale potrebbe discostarsene. La clausola – introdotta in tutte le convenzioni – venne prevista da una norma della Stabilità del 2011: in sostanza puntava a evitare che un concessionario decaduto potesse continuare a raccogliere gioco illecitamente continuando a sfruttare la struttura che aveva allestito sotto l’egida dei Monopoli. rg/AGIMEG
Scommesse, alla CGE una clausola mai applicata e che potrebbe essere abrogata a breve
La clausola – come aveva già anticipato Agimeg, interpellando i Monopoli di Stato – in questi anni “non è stata mai applicata”. Non c’è mai stato un reale interesse a farlo, dal momento che l’unica cosa che Piazza Mastai potrebbe aggredire è “la porzione di rete che collega il concessionario al totalizzatore nazionale”. In altre parole, la clausola va a colpire beni del calibro di una connessione al sistema centrale di controllo e lo spazio sul server Sogei. Del fatto che la norma sia sostanzialmente priva di contenuto sembra essersene accorto anche il Governo che infatti, con la nuova Stabilità al momento al vaglio della Commissione Bilancio della Camera, ne ha previsto l’abrogazione: “Sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri” si spiega nella Scheda illustrativa. rg/AGIMEG
Scommesse: tre anni fa la clausola aveva una portata dirompente, spinse diversi bookmaker a non partecipare al bando Monti
Anche se oggi è fortemente ridimensionata e vicina al pensionamento, la clausola sul trasferimento sembrava avere una portata ampissima all’epoca del bando Monti del 2012, l’ultima gara espletata per l’assegnazione delle concessioni. Alcuni bookmaker chiesero chiarimenti ai Monopoli che – nei fascicoli con le risposte ai quesiti di gara – affrontarono la questione due volte. La prima volta chiarirono che “L’articolo 25 dello schema di convenzione prevede la cessione del solo uso, non della proprietà o dei diritti di sfruttamento economico dei beni, sia materiali che immateriali, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco per un periodo la cui durata sarà determinata da AAMS nella relativa richiesta di cessione con riferimento ai singoli casi concreti”. La seconda che “rientrano nell’oggetto della cessione dell’uso, e non della proprietà, i beni materiali ed immateriali di proprietà del concessionario che costituiscono la rete di gestione. I criteri di esercizio della devoluzione, compreso il luogo di utilizzo dei beni devoluti, saranno stabiliti caso per caso in relazione alla specificità delle singole fattispecie, e tenuto conto delle finalità di pubblico interesse da perseguire con il minor aggravio per la parte privata, nel provvedimento con cui AAMS chiederà la cessione dei beni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, dello schema di convenzione”. In sostanza – in base all’interpretazione che fornì all’epoca Piazza Mastai, e che i bookmaker non hanno mancato di ricordare nei ricorsi finiti alla Corte di Giustizia – la clausola all’epoca sembrava ricomprendere beni come il brand e il database clienti; i bookmaker ne sarebbero rimasti proprietari, ma i Monopoli avrebbero ottenuto il diritto di sfrattarli. E alcune compagnie hanno quindi sostenuto di non aver partecipato al bando proprio a causa di questa norma. rg/AGIMEG