Scommesse, Corte di Cassazione: “Ctd commette reato se non versa proventi della raccolta a bookmakers estero anche se questo non ha la concessione”

Commette appropriazione indebita il titolare di un Ctd che non versa al bookmaker estero i proventi della raccolta. Lo afferma la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando la condanna disposta nei confronti della titolare dalla Corte d’Appello di Messina. La Cassazione non si sofferma sul fatto che il bookmaker abbia o meno la concessione; invece, citando un proprio precedente su un caso analogo, definisce quello tra il centro e il bookmaker come un contratto di “ricevitoria, in forza del quale (il Ctd) era stato autorizzato a gestire per conto della predetta società un’agenzia per la raccolta di scommesse sportive, assumendo gli obblighi di trasmettere alla dante causa le puntate versate dai clienti, di ricevere e trattenere a titolo di deposito la totalità delle vincite e di trasmettere senza indugio il saldo dovuto secondo il conteggio settimanalmente ricevute”. IL Ctd aveva poi provato a difendersi sostenendo che il bookmaker non avesse restituito la cauzione, pertanto debiti e crediti potevano essere compensati facendo venir meno il reato. Ma la Cassazione replica che “nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti – come nel caso di specie in cui la stessa difesa non è stata in grado di precisare alcunché in tal senso – di crediti non certi, né liquidi ed esigibili”. E ancora, “La consapevolezza dell’altruità della somme trattenute, pur in presenza di una pretesa da far valere nei confronti del preponente, integra infine l’elemento soggettivo del delitto in esame consistente, per l’appunto, nella nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità”. es/AGIMEG