Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sulla complessa vicenda del prelievo Salvasport, confermando l’orientamento già espresso in precedenza sulla corretta applicazione del contributo straordinario previsto dall’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020. Con la sentenza pronunciata dalla Sesta Sezione, i giudici hanno accolto, sia pure in parte, il ricorso presentato da alcuni operatori del settore contro i provvedimenti adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’origine del contenzioso riguarda la determinazione direttoriale del 5 gennaio 2023, con la quale l’Agenzia aveva stabilito le modalità di calcolo degli arretrati relativi al contributo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse sportive, imponendo il versamento di somme che i concessionari hanno poi contestato, ritenendo il criterio applicato errato e sproporzionato.
Dopo il rigetto iniziale da parte del Tar del Lazio, alcune delle società coinvolte avevano deciso di impugnare la decisione dinanzi al Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio, una delle società appellanti ha comunicato la sopravvenuta restituzione delle somme da parte dell’Agenzia in seguito all’annullamento già disposto dallo stesso Consiglio di Stato con una precedente sentenza del febbraio 2024. La restituzione degli importi ha comportato, per tale soggetto, il venir meno dell’interesse a proseguire l’azione.
Tuttavia, per le restanti società ricorrenti, l’interesse all’impugnazione è rimasto limitatamente agli atti applicativi successivi, ossia alle determinazioni individuali che avevano quantificato il contributo richiesto. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile l’appello per la parte relativa all’annullamento generale della determinazione del 5 gennaio 2023, in quanto già caducata con efficacia erga omnes, ma ha accolto la richiesta di annullamento dei provvedimenti di calcolo adottati successivamente dall’Agenzia.
Secondo quanto si legge nella decisione, “le determinazioni di calcolo adottate nei confronti delle singole società devono essere annullate, in quanto basate su un’errata applicazione della disciplina come già censurata in sede precedente.” I giudici hanno inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda. lp/AGIMEG