“Le autorizzazioni di polizia non possono essere rifiutate a causa della sussistenza di precedenti penali in capo a parenti”, oltretutto i fatti contestati al parente in questione “si riferiscono tutti a situazioni che precedono” la sanatoria dei Ctd. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglie il ricorso intentato dal titolare di un Ctd sanato di Catania cui la Questura aveva rifiutato la licenza di pubblica sicurezza. IL diniego si basava non solo sul ruolo del parente, ma anche sul fatto che – in base a alcuni controlli di polizia – l’uomo sembrava frequentare dei soggetti con precedenti penali. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ricorda che “per giurisprudenza amministrativa consolidata (…) la valutazione compiuta dalla autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità e la sussistenza del requisito della buona condotta in capo all’interessato è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità”. Ma in ogni caso, il provvedimento “deve basarsi su risultanze istruttorie adeguate, su circostanze di fatto non travisate e su una motivazione congrua e non illogica né contraddittoria e, in definitiva, su un vaglio appropriato della situazione di fatto posta a base della decisione”. E il Collegio quindi ammette il fatto che alcuni controlli fossero avvenuti in luoghi aperti al pubblico; il titolare del centro quindi non poteva effettuare “un controllo preventivo in ordine alla condizione di incensuratezza, o meno, degli avventori”. Nel corso degli altri controlli, poi, era emerso che il titolare del centro frequentasse dei soggetti con dei precedenti piuttosto particolari. Uno era iscritto al registro dei carichi pendenti per aver guidato un veicolo senza aver ottenuto la patente necessaria; nei confronti dell’altro era stato avviato un processo penale per aver giocato con delle slot illegali. “Fermo che i giudizi di disvalore in materia debbono fondarsi su una valutazione complessiva delle condotte indicate” conclude il giudice amministrativo, “resta che appare manifestamente irragionevole desumere un giudizio di inaffidabilità, a carico di un soggetto terzo, (anche) da imputazioni come quelle suindicate”. lp/AGIMEG