Home In Evidenza Scommesse: Cassazione annulla avviso di accertamento su presenza di “totem” all’interno di un esercizio pubblico

Scommesse: Cassazione annulla avviso di accertamento su presenza di “totem” all’interno di un esercizio pubblico

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Con la Sentenza n. 11245/2026 depositata in data odierna, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha sancito il definitivo annullamento di un avviso di accertamento basato sul mero rinvenimento di dispositivi informatici del tipo “totem” all’interno di un esercizio pubblico.

La sentenza, conseguita da un esercente patrocinato dallo Studio Legale Ripamonti (avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze), cristallizza un principio nomofilattico di estremo rilievo, secondo cui la semplice idoneità tecnica di tali apparecchiature ad accedere su siti di gioco — già ritenuta insufficiente dalla Corte Costituzionale ad integrare un illecito amministrativo — “non può essere elevata, in assenza di ulteriori supporti probatori, a indice di capacità contributiva“.

La vicenda processuale affonda le proprie radici in una verifica condotta dalla Guardia di Finanza nel 2016, a seguito della quale l’Amministrazione Finanziaria aveva ipotizzato un’attività di raccolta di giocate tramite quattro terminali connessi a portali non autorizzati, irrogando una contestazione tributaria superiore ai 119.000 euro.

Intermediazione tra esercente e bookmakers

Tuttavia, nell’accogliere le tesi difensiva, i Giudici di Legittimità hanno censurato la contestazione, rilevando un insanabile deficit probatorio: è emerso agli atti, infatti, come l’Amministrazione non abbia mai accertato l’effettivo svolgimento di attività di gioco, l’erogazione di vincite o l’esistenza di concreti flussi economici riferibili all’esercente, sebbene la mera idoneità tecnica dell’apparecchio al collegamento su siti di gioco non possa surrogare la prova di un effettivo rapporto di intermediazione tra l’esercente e il bookmaker.

La Cassazione ha precisato, in particolare, che la messa a disposizione di dispositivi a libera navigazione, non costituendo più un illecito amministrativo, perde la capacità di assurgereavvocato Marco Ripamontiavvocato Marco Ripamonti autonomamente a presunzione grave, precisa e concordante di redditi non dichiarati; spetta dunque unicamente all’Ufficio fornire prove puntuali sulla percezione di proventi da parte dell’esercente, senza poter gravare il contribuente dell’onere di dimostrare l’omesso utilizzo delle macchine per finalità di gioco.

L’elemento dirompente della pronuncia risiede nell’applicazione della storica sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale ad ogni categoria di terminale informatico (compresi i Totem), e non solo ai PC. Sul punto, afferma l’avv. Marco Ripamonti, la pronuncia smentisce la precedente ordinanza n. 1782/2026 della Cassazione, che tentava di circoscrivere la portata applicativa della sentenza della Consulta ai soli personal computer. sb/AGIMEG

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