“Inammissibile per tardività”. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Taranto Sport Giochi Scommesse “ritenuto che con sentenza in data 9 febbraio 2015 il Tribunale di
Bari ha respinto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Taranto Sport Giochi Scommesse al precetto con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di curo 14.008,39 sulla base di decreto ingiuntivo n. 1498/12 emesso dal Tribunale di Bari il 18 giugno 2012”. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, “con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali” ed “essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente”. lp/AGIMEG