La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso intentato dal titolare di un Ctd siciliano contro la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento lo ha condannato per raccolta non autorizzata di scommesse. L’uomo aveva provato a sostenere di non avere alcun ruolo nell’organizzazione delle scommesse, dal momento che si limitava a mettere a disposizione dei clienti i computer con cui effettuare le puntate e a vendere le ricariche dei conti di gioco. La Cassazione osserva però che il titolare “aveva agevolato e favorito l’intrapresa commerciale” del bookmaker, effettuando della pubblicità e esponendo “cartelli riepilogativi di eventi sportivi per singole giornate”, e raccogliendo gli “importi delle giocate” e pagando le “vincite degli scommettitori”. Inoltre, in base al contratto siglato con il bookmaker, l’uomo “era onerato, per conto della società estera, della trasmissione e del trasferimento alla stessa delle proposte di scommessa dei clienti nonché del ricevimento della risposta dell’ente gestore delle scommesse”. La Cassazione ha anche escluso che l’uomo fosse incappato in un errore scusabile dovuto all’ignoranza della normativa: non aveva “fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari”, né si era “informato in proprio, ricorrendo ad esperti del settore. Nella specie, era emerso che l’imputato non s’era rivolto affatto all’Autorità di Pubblica sicurezza per avere notizie sulla necessaria autorizzazione”. rg/AGIMEG