La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, per intervenuta prescrizione, la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 27 maggio 2025, che aveva confermato la decisione emessa il 2 ottobre 2024 dal Tribunale di Palmi. Il procedimento riguardava una contestazione per raccolta illecita di scommesse all’interno di una sala giochi riconducibile all’imputato.
La vicenda
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, all’interno della sala giochi erano stati trovati diversi strumenti informatici collegati a siti online di raccolta scommesse. In particolare, dietro il bancone erano presenti un computer portatile e l’unità centrale di un computer fisso, collegati in rete e connessi a siti di scommesse online. A questi dispositivi era collegata anche una stampante per l’emissione degli scontrini.
Sopra il bancone, rivolti verso il pubblico, erano invece presenti due monitor collegati ai computer. Per i giudici, questa organizzazione consentiva ai clienti di seguire eventi sportivi, reali o virtuali, scegliere la giocata e poi chiedere al gestore della sala di accettare e raccogliere la puntata, con successiva stampa della ricevuta.
La decisione dei giudici di merito
Il Tribunale di Palmi aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato previsto dalla normativa sulle scommesse, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. I giudici avevano valorizzato il fatto che l’attività fosse svolta senza la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Tulps.
Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva contestato la responsabilità, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per affermare che l’imputato avesse favorito la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero. In alternativa, aveva chiesto di riqualificare il fatto come esercizio di gioco d’azzardo.
La valutazione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’Appello sul punto della responsabilità. Secondo i giudici, la presenza e la disposizione degli strumenti informatici dimostravano l’esistenza di un’attività organizzata di gestione e raccolta illecita di scommesse. Per questo motivo, la Suprema Corte ha escluso che il fatto potesse essere ricondotto alla diversa ipotesi di gioco d’azzardo.
La Corte ha ritenuto adeguata anche la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi positivi valutabili a suo favore.
Il punto sulla pena sostitutiva
Il ricorso è stato invece ritenuto fondato sul tema della sostituzione della pena detentiva con una misura meno afflittiva. La Corte d’Appello aveva negato questa possibilità facendo riferimento soltanto ai precedenti penali dell’imputato.
Secondo la Cassazione, però, il giudice non può respingere la richiesta di pena sostitutiva basandosi esclusivamente sui precedenti. Deve invece valutare anche altri aspetti, come la gravità concreta del fatto, la capacità a delinquere, la natura dei precedenti, il loro numero e il momento in cui sono stati commessi.
Reato estinto per prescrizione
La Cassazione avrebbe quindi dovuto annullare la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello per una nuova valutazione sulla pena sostitutiva. Tuttavia, nelle more del giudizio, il reato, contestato per fatti risalenti al 5 aprile 2017, si è estinto per prescrizione.
Per questa ragione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto. mg/AGIMEG

