Scommesse: Avv. Agnello (Stanley): “La pronuncia della CGE è stata già ampiamente superata dall’Italia con la Legge di Stabilità”

“La sentenza afferma che l’indizione di una gara di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, finalizzata a un riordino del sistema, non é contraria ai principi comunitari. La Corte, però, non affronta e non si pronunzia  sul quesito n.1 posto dal Consiglio di Stato e, segnatamente, se il legislatore italiano ha posto realmente effettivo rimedio a 15 anni di chiusura anticoncorrenziale del sistema concessorio italiano per Stanley e sull’obbligo di conformarsi ai principi elaborati in precedenza dalla Corte. I giudici europei fondano la breve e lacunosa decisione unicamente sul presupposto che l’allineamento temporale delle scadenze delle concessioni italiane può essere considerato funzionale a un obiettivo di riduzione in futuro del numero totale delle concessioni oppure all’esigenza di esercitare controlli di ordine pubblico più rigorosi nel settore delle scommesse”.
E’ il commento di Daniela Agnello dell’avvocato Daniela Agnello, difensore dei centri Stanley nelle sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone, nonché difensore della Stanley International Betting e della StanleyBet Malta nella causa definita in data odierna. La stessa pronuncia della Cge, secondo il legale, andrebbe interpretata anche alla luce delle ultime vicende politiche.
“É una pronunzia già ampiamente superata dal legislatore italiano con la legge di stabilità 2015 – prosegue – che prevede l’ingresso di un numero infinito di operatori senza un preventivo controllo di ordine pubblico.
In ultimo, si rammenta che la Corte di Cassazione e successivamente altre 25 autorità giudiziarie italiane hanno sollevato nuovi e ulteriori quesiti pregiudiziali sulle disposizioni della gara anche in relazione alla valenza discriminatoria dell’obbligo dei partecipanti di devolvere gratuitamente le proprie infrastrutture alla scadenza delle nuove concessioni fissata a 42 mesi. Quindi, siamo di fronte a una decisione  incompleta, interlocutoria e, comunque, collocata al di fuori dell’attuale contesto normativo e fattuale del sistema concessorio italiano”. cz/AGIMEG