Il titolare di un internet point ha presentato un ricorso al Tribunale di Reggio Calabria per chiedere l’annullamento della sanzione amministrativa da 20.000 euro a causa della messa a disposizione di apparecchiature in grado di connettersi a internet e collegarsi anche a siti di gioco.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria ha precisato che: “una lettura veloce della norma potrebbe indurre a ritenere che la condotta sanzionata consisterebbe nel mettere a disposizione, da parte del titolare di un qualsiasi pubblico esercizio, all’interno dell’esercizio medesimo, delle apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di operare sulle piattaforme on line di gioco. Ma se così fosse, nella misura in cui la disposizione ricomprendesse qualsiasi apparecchiatura idonea al collegamento on line, ciò significherebbe esporre, potenzialmente, l’esercente di un qualsiasi pubblico esercizio in cui sono presenti apparecchiature elettroniche capaci di navigare in rete alla sicura infrazione della norma sopra menzionata. Parimenti esposto sarebbe il gestore di un internet point che mette a disposizione del cliente un personal computer a navigazione libera, cioè, non bloccato su un determinato sito web”.
Dunque, “appare invece più conforme al dettato della norma l’interpretazione restrittiva volta a sanzionare i collegamenti bloccati (a navigazione non libera); bloccati su uno o più siti di gioco o quelli a circuito chiuso (come i c.d. Totem”)”. Sulla base di queste motivazioni, il Giudice ha annullato la sanzione amministrativa di 20.000 euro.
L’avvocato della difesa, Mariateresa Parrelli, ha commentato così la sentenza ad Agimeg: “E’ un segnale importante perché in un internet point è normale che si abbiano pc che si collegano alla rete, ma ciò non equivale al verificarsi del gioco. Tra l’altro, in questo caso, non vi era alcuna prova che un cliente avesse piazzato delle giocate attraverso le suddette apparecchiature. Ricordo anche che una circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla legge Balduzzi diceva che i pc devono essere a navigazione libera. La sanzione può essere fatta quando i computer, c.d. Totem, sono bloccati solo su siti di gioco e allora in quel caso vi è la prova dell’intenzione di promuovere il gioco in maniera illecita. E’ una sentenza importante perché si ribadisce il concetto che non è sanzionabile il mettere a disposizione dei device in grado di connettersi ad internet, altrimenti ogni esercizio di questo tipo è potenzialmente a rischio”. ac/AGIMEG