La Corte di Giustizia Europea si pronuncerà sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Bari sul bando Monti, la causa, relativa al bookmaker Bet1128, infatti è stata iscritta a ruolo. I tre quesiti sollevati dal giudice italiano riguardano la durata delle concessioni e l’obbligo di conferire a titolo gratuito ai Monopoli i beni che costituiscono la rete di raccolta. Nell’ordinanza di rimessione si chiede infatti:
Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. lp/AGIMEG