Sale giochi: per Questura e Comune competenze e percorsi diversi in fase rilascio autorizzazioni

“La valutazione del Questore (nella fase di rilascio di una autorizzazione per Sale giochi ex art.88 ndr) deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legali all’ordine e alla sicurezza pubblica e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 88 TULPS in capo al richiedente, nell’ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici citati, che fanno capo alle Amministrazioni locali”. E’ quanto si legge in una nota del Ministero degli Interni emanata lo scorso marzo in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune amministrazioni comunali in materia di effetti applicativi della legge regionale della Lombardia.
“Diversamente – si legge ancora nella nota- il Questore dovrebbe provvedere, in sede istruttoria, a verifiche ulteriori rispetto a quelle prescritte dal TULPS, in quanto previste da normative locali o regionali, assumendone gli esiti come elementi vincolanti del suo provvedimento finale, di cui rispondere eventualmente anche in sede contenziosa”.
In questo modo “lo stesso Questore potrebbe trovarsi a negare una licenza di polizia non per il difetto di taluno dei requisiti prescritti dal TULPS, dunque per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, bensì per la presenza di una limitazione posta da una fonte di altro rango e per la tutela di interessi pubblici che non attengono agli ambiti di sua specifica competenza, di cui però assumerebbe la responsabilità, in evidente disarmonia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale ( con la sentenza n.300 del 9 novembre 2011 ndr).
In presenza di limitazioni poste da regolamentazioni di tale natura la soluzione interpretativa “preferibile sembra quella di rimanere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal TULPS i presupposti per il rilascio della licenza nonché l’ambito dei successivi controlli di polizia , fermi restando i divieti e le limitazioni introdotti da normative locali” specifica la nota. L’eventuale rilascio del titolo di polizia non consente però di superare gli eventuali divieti e limitazioni cui gli interessati devono in ogni caso attenersi così come sono tenuti ad assolvere agli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio dell’attività autorizzata conformemente a quanto avviene ordinariamente per ogli altra licenza di polizia, “sembrando opportuno” si legge nella circolare “ per chiarezza nei confronti degli interessati, che di tale circostanza essi siano informati anche attraverso una esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza”.cz/AGIMEG