Il TAR della Calabria (Sezione Staccata di Reggio Calabria) ha confermato il provvedimento della Questura di Reggio Calabria che negava la licenza per l’esercizio di una sala scommesse e l’installazione di apparecchi Vlt a Rosarno. I giudici hanno rigettato l’istanza di sospensione cautelare presentata dal titolare dell’impresa.
Le ragioni del diniego della Questura
Il diniego emesso dal Questore nel luglio 2026 si fonda sull’assenza dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Gli accertamenti condotti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro avevano evidenziato una condotta d’interazione abituale e notturna dell’imprenditore con soggetti gravati da pregiudizi di natura penale e considerati “controindicati” per l’ordine pubblico.
Il richiedente aveva impugnato il provvedimento sostenendo la carenza di motivazione e lamentando un danno economico imminente derivante dall’impossibilità di avviare l’attività a Rosarno.
La decisione del TAR Calabria: “Niente fumus boni iuris”
Il Tar ha ritenuto che il ricorso fosse privo di fumus boni iuris, evidenziando la particolare delicatezza del settore del gioco:
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Contesto ad alto rischio: Il settore delle scommesse e dei giochi presenta una storica sovraesposizione alle infiltrazioni della criminalità organizzata, particolarmente attiva nell’area del Vibonese e della Piana di Gioia Tauro.
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Valutazione di inaffidabilità: Il compendio istruttorio ha mostrato l’abitualità del ricorrente nel frequentare — di notte e anche in autoveicoli — soggetti con precedenti ostativi alle esigenze di sicurezza.
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Dovere di cautela per gli operatori: I giudici hanno chiarito che chi ambisce a gestire un’attività di gioco e scommesse ha il dovere di adottare una condotta prudente nella selezione delle proprie frequentazioni personali, a prescindere dall’età.
Assente per il Tar il Periculum in mora: Il danno lamentato ha natura meramente economica e risarcibile. Il TAR ha quindi confermato la legittimità del diniego a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. cdn/AGIMEG