Sala bingo sospesa per evento non autorizzato, il TAR Sicilia nega la sospensione: misura già esaurita

Il TAR Sicilia ha respinto la richiesta di sospensione di un provvedimento della Questura che aveva disposto la chiusura temporanea di una sala bingo a Palermo, ritenendo che la misura avesse ormai esaurito i suoi effetti e che quindi non sussistesse più un interesse attuale alla tutela cautelare.

Il caso

La vicenda nasce da un provvedimento con cui la Questura ha disposto la sospensione, per 30 giorni, delle licenze di pubblica sicurezza relative alla gestione di una sala bingo, alla raccolta di scommesse sportive e all’installazione di VLT in un locale situato a Palermo.

Alla base della decisione dell’amministrazione vi è la qualificazione di un evento, tenutosi il 14 gennaio 2026, come pubblico spettacolo non autorizzato, ritenuto quindi in violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e licenze.

Contro tale provvedimento i titolari hanno presentato ricorso al TAR, chiedendone la sospensione in via d’urgenza.

sala bingo

 

La decisione del TAR

Il Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza cautelare, evidenziando innanzitutto l’assenza del requisito del “periculum in mora”, cioè del danno attuale e concreto necessario per ottenere la sospensione.

I giudici hanno infatti rilevato che la sospensione delle licenze, della durata di 30 giorni, era già terminata al momento della decisione, facendo venir meno qualsiasi utilità pratica della misura cautelare.

Sotto il profilo del “fumus”, il TAR ha inoltre osservato che, allo stato, la ricostruzione dell’amministrazione – secondo cui l’evento costituiva un pubblico spettacolo non autorizzato – non appare manifestamente infondata, rinviando ogni valutazione più approfondita alla fase di merito.

I possibili sviluppi

Nel corso del giudizio è stata segnalata anche l’apertura di un ulteriore procedimento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato alla possibile decadenza della concessione.

Il TAR ha però chiarito che si tratta di un atto distinto e autonomo rispetto alla sospensione disposta dalla Questura, che dovrà eventualmente essere impugnato separatamente. mg/AGIMEG