Novità in arrivo per i PVR, Punti Vendita Ricariche. La bozza del decreto sul riordino del settore dei giochi online al vaglio del Consiglio dei Ministri odierno dedica un articolo intero ai Pvr specificando che: “la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco”. Inoltre, “le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati” in precedenza.
Il rispetto del limite “è garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti a carico degli esercenti l’attività di punto vendita ricariche”.
Ricordiamo che nella bozza è prevista anche, per i PVR, l’iscrizione ad un albo per poter esercitare la propria attività. “L’Agenzia istituisce e tiene l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche”. Saranno quindi abilitati alla vendita gli esercizi con licenza di polizia per il gambling, quali agenzie di scommesse, sale slot, Bingo, tabaccherie, bar ed edicole.
“L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo. L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite”.
Infine, l’attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del Direttore dell’Agenzia. cdn/AGIMEG