Lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza è sotto la lente di ingrandimento di Camera e Senato. Prosegue infatti l’esame parlamentare del testo nelle Commissioni Bilancio e Finanze del Parlamento. Le V Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno rinviato l’esame del testo ad altra seduta, chiedendo chiarimenti al Governo.
Al Senato, il relatore Liris (FdI) illustrando lo schema di decreto ha segnalato: “per quanto concerne l’articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l’intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.
L’articolo 10, in materia di conservazione dell’equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l’equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto. La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del trend in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l’onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osservo che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l’Agenzia, in grado di ripristinare l’equilibrio originario del contratto. Osservo inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull’assolvimento dell’obbligo di quantificazione e copertura dell’onere, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l’opportunità di sostituire le parole « provvedimenti normativi » con « provvedimenti legislativi ».
L’articolo 13 prevede l’istituzione e la tenuta, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione. A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l’Agenzia è in grado di provvedere all’istituzione e alla tenuta dell’albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale. A tale riguardo, segnalo che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.
In relazione all’articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con le forze dell’ordine, di concerto con la Banca d’Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.
In relazione all’articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l’opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all’indizione della gara per l’assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative.
Per quanto riguarda l’articolo 25, rilevo che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera n), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l’iscrizione al relativo Albo di cui all’articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l’attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all’articolo 6, comma 6, lettera n), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo. Osservo altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate – per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame – non vengono destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi. In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo”, ha concluso.
Il sottosegretario Freni (MEF) ha sottolineato che “fornirà gli elementi di chiarimento richiesti”.
Vanessa Cattoi (LEGA), relatrice nella V Commissione della Camera, con riferimento dell’articolo 6, ha rilevato che “la disposizione reca la disciplina dei giochi pubblici a distanza e del sistema concessorio. In particolare, sottolineo che la norma elenca le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta. Faccio presente, inoltre, che viene confermata la durata novennale delle future concessioni per il gioco a distanza e viene chiarito quali giochi pubblici raccolti a distanza sono gestiti mediante pluriconcessionari e quali, invece, mediante monoconcessionari. Infine segnalo che i commi da 5 a 8 recano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori, nello specifico: requisiti di partecipazione alle gare, obblighi che assumono i concessionari, istruttoria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle domande di partecipazione alle gare e schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e giocatore. Per quanto riguarda gli oneri che assumono i concessionari, sottolineo che il suddetto articolo 6 prevede, tra l’altro, il pagamento da parte del concessionario di oneri di concessione sia attraverso la corresponsione di un importo una tantum prestabilito, pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, sia mediante il pagamento di un canone annuale determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario stesso, calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte. Al riguardo faccio presente che la relazione tecnica, da un lato, esclude che il predetto complesso di regole generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e, dall’altro, afferma che il pagamento degli oneri di concessione da parte del concessionario invece genera un effetto finanziario positivo, che viene quantificato in 200 milioni di euro nel 2024 e in 150 milioni di euro nel 2025, per quanto riguarda il pagamento dell’importo una tantum prestabilito per ogni concessione richiesta, e in un importo valutabile in 50 milioni di euro per il 2025 e in 100 milioni di euro dal 2026 al 2033 nonché in 50 milioni di euro nel 2034, per quanto concerne la corresponsione del canone annuo. Tutto ciò considerato, non ho osservazioni da formulare, giacché prendo atto della quantificazione delle maggiori entrate proposta dalla relazione tecnica che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi e degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, fermo restando che, per quanto riguarda invece la destinazione di tali maggiori entrate, rinvio a quanto osserverà in seguito in merito alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 25.
Con riferimento agli articoli 12 e 13, evidenzio che le norme affidano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche per l’operatività della rete telematica da parte dei concessionari e di istituire e tenere l’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento di una somma pari a 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi, dal quale deriva un maggior gettito, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 6 milioni di euro per il 2024 e a 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033. In proposito evidenzio che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e che la metodologia utilizzata per le stime del gettito è coerente con quella impiegata in precedenti relazioni tecniche concernenti analoghe fattispecie. Sotto questo profilo non ho pertanto osservazioni da formulare. In ogni caso, rilevo che gli effetti di gettito sono quantificati fino al 2033, anziché in via permanente, presumibilmente in quanto tale anno corrisponde al termine di una concessione novennale affidata nel 2024, come previsto dall’articolo 23, comma 3, del presente decreto. Pertanto, pur rilevando il carattere prudenziale della stima, ritengo utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i motivi di tale iscrizione pluriennale a fronte di una disposizione che invece è di carattere permanente.
In relazione all’articolo 20, in merito ai profili di quantificazione, evidenzio che la norma stabilisce che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale. Si prevede altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. In proposito, osservo innanzitutto che la norma, pur prescrivendo con riguardo all’adozione del citato regolamento la previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. In merito a tale aspetto ritengo pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo. Inoltre, rilevo che andrebbe altresì acquisto l’avviso del Governo anche con riguardo all’esclusione della responsabilità erariale per l’adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal presente articolo. Infatti, pur rilevando il carattere ordinamentale della disposizione in esame, rammento tuttavia che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, se da un lato non erano stati previsti effetti a carico della finanza pubblica, dall’altro la limitazione della responsabilità aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo, si veda ad esempio l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, volta a favorire l’accelerazione degli investimenti pubblici.
Con riguardo agli articoli da 23 a 25, in merito ai profili di quantificazione, rilevo preliminarmente che le disposizioni finali e transitorie in esame mantengono ferma la vigente disciplina in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza fino al relativo riordino e dispongono l’immediato avvio dell’assegnazione delle concessioni dei giochi in scadenza al 31 dicembre 2024, incrementando il fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 con le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l’iscrizione al relativo Albo di cui all’articolo 13, comma 2, quantificate dalla relazione tecnica, come visto in precedenza, in 6 milioni di euro per l’anno 2024 e in 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera n), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo per l’attuazione della delega fiscale. Ciò posto, rilevo che le disposizioni in esame, a fronte di maggiori entrate, puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera n), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l’iscrizione al relativo Albo sono immediatamente destinate a incrementare il citato fondo per l’attuazione della delega fiscale, quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari – per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento – devono essere, evidentemente per ragioni prudenziali, una volta acquisite, versate all’entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate al fondo medesimo. Rilevo altresì che, anche in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, all’articolo 6, comma 5, lettera p), si prevede una diversa utilizzazione dei relativi introiti, sebbene anch’esse siano già puntualmente quantificate dalla relazione tecnica. Infatti, tali maggiori entrate – per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame – non sono destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi, probabilmente a causa del differente impatto che esse presentano sull’indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno che ne renderebbe difficile il successivo utilizzo per finalità di copertura qualora esse fossero destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale. In merito a tali aspetti, ritengo comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo”.
E’ stato rinviato ad altra seduta l’esame del provvedimento anche nella VI Commissione Finanze alla Camera.
Luciano D’Alfonso (PD-IDP) ha ricordato che il settore dei giochi riveste una notevole importanza per il bilancio dello Stato, stante le dimensioni della raccolta e dei proventi fiscali derivanti dal gioco lecito. Ha evidenziato alcuni profili da lui ritenuti problematici e che, a suo avviso, dovrebbero trovare adeguato spazio nell’attività di indirizzo svolta dalla Commissione nei confronti del Governo, con riguardo allo schema in esame. “In primo luogo ritengo necessario che siano predeterminati i criteri di ubicazione dei locali ove si svolge il gioco lecito, per garantire che essi non siano siti in luoghi contigui a quelli frequentati da soggetti fragili o a rischio, quali le scuole o i luoghi di cura. Ritengo che la predeterminazione di tali criteri debba avvenire di concerto con gli enti territoriali coinvolti. Analogamente, ritengo che andrebbero posti dei limiti temporali alla permanenza dei soggetti nei luoghi di svolgimento del gioco lecito. Con riferimento ai profili soggettivi, ritengo che l’identificazione mediante tessera sanitaria, come requisito per l’accesso al gioco, sia troppo limitativa e vincolante, poste le difficoltà che possono essere incontrate dagli stranieri, in particolare da coloro che, in buona posizione economica, con l’attività di gioco possono garantire ingenti somme all’erario. Infine sottolineo che alcuni operatori bancari e del settore finanziario, per policy interna, non consentono il deposito presso i propri sportelli dei proventi derivanti dall’attività di gioco, con conseguenti difficoltà per gli operatori del settore”.
Nella Commissione Finanze della Camera è stato annunciato che potranno aver luogo nel corso della prossima settimana alcune audizioni, affinché la Commissione possa esprimere il proprio parere entro la data di giovedì 22 febbraio 2024. cdn/AGIMEG