Riordino gioco online: ecco i testi integrali della bozza di Decreto Legislativo. Tutti i passaggi più importanti

Ecco i passaggi integrali dello schema del decreto legislativo in materia di riordino dei giochi a partire da quelli a distanza. Sono riportati gli articoli e i punti che più impattano sul comparto del gioco online. Nello schema di decreto sono ovviamente anche riportate le classiche diciture relative alla partecipazione alla gara ed altri punti che non riportiamo di seguito.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI, A PARTIRE DA QUELLI A DISTANZA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Art. 6

  1. La concessione ai soggetti di cui al comma 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall’Agenzia, all’esito di gara pubblica, subordinatamente al rispetto, da parte del partecipante alla gara, dei seguenti requisiti e condizioni, previsti nel bando di gara e valevoli per l’intera durata della concessione:

o) versamento all’Agenzia, con le modalità stabilite con il bando di gara, di un corrispettivo una tantum, pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, fermo restando il limite massimo di numero cinque concessioni richiedibili per singolo gruppo societario;

6. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, il cui modello è reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito web, implica altresì l’assunzione da parte del soggetto aggiudicatario dei seguenti obblighi valevoli per l’intera durata della concessione:

d) facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola APP per ciascuno dei giochi oggetto di concessione;

e) adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore di cui all’articolo 15;

f) esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori ed esplicitazione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

g) indicazione, in modo visibile, sul sito internet e sulle APP di gioco del concessionario del numero identificativo della concessione in titolarità e del marchio istituzionale dell’Agenzia;

h) promozione di comportamenti responsabili di gioco da parte dei giocatori e vigilanza sulla loro adozione;

i) svolgimento dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto dei giochi oggetto di concessione;

l) impegno a collaborare con l’Agenzia, anche mediante messa a disposizione, su richiesta, di atti e documenti, per l’espletamento delle sue attività di vigilanza e controllo;

m) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco dei giocatori;

n) pagamento a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del due per cento dei ricavi netti relativi ai giochi pubblici esercitati, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione.

Art. 13

(Punti vendita ricariche)

  1. L’Agenzia istituisce e tiene l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività.
  2. L’iscrizione all’albo comporta il pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro cinquanta e, avvenuta l’iscrizione, il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo.
  3. L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.

TITOLO III – TUTELA E PROTEZIONE DEL GIOCATORE

Art. 15

(Misure di tutela e protezione del giocatore)

  1. Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;

b) presenza di limitazioni, valide per tutti i conti di gioco attivi di un singolo giocatore, basate sul livello di deposito nel conto di gioco, anche differenziate secondo l’età del giocatore;

c) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;

d) presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;

e) presenza di strumenti di esclusione e di autoesclusione, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito, con riammissione subordinata a specifici ed efficaci test di superamento della problematicità, salvo possibilità di esclusione definitiva in caso di recidive;

f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;

8) attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;

h) presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

2. Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 500.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’intero e dell’economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO V – OFFERTA ILLEGALE DI GIOCO

Art. 22

(Contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione)

  1. Con regolamento sono stabilite le modalità per la esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonché, di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione.
  2. Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonché ai prestatori di servizi di pagamento che violino l’obbligo imposto dall’Agenzia di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

sb/AGIMEG