Minipenali newslot, Consiglio di Stato: “Aams ha applicato le penali senza che fossero stati definiti i livelli di servizio”

La quarta voce delle penali delle newslot “è stata irrogata senza che nel periodo di riferimento (2005 – 2008), l’amministrazione, a mezzo dell’apposita commissione tecnica, avesse definito i livelli di servizio e i criteri di rilevazione, calcolo e arrotondamento delle penali relative al Gateway, il che ha reso possibile “ora per allora”, l’applicazione di penali”. Con  questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso incidentale presentato dalle concessionarie storiche delle newslot, contro la penale da 70 milioni conteggiata dai Monopoli di Stato.

In sostanza secondo i giudici di Palazzo Spada “la commissione tecnica, nominata e convocata solo nel novembre 2008, solo dopo la diramazione delle contestazioni ad opera di AAMS sul mancato presunto rispetto dei livelli di servizio afferenti al gateway, ha inciso sulla definizione” degli stessi livelli di servizio.

“Il comma 4 dell’art. 27 della Convenzione” ricorda il Consiglio di Stato, “specifica che ‘le penali di cui al precedente comma 3, lett. b) verranno determinate ed applicate a partire dal 1 luglio 2005. Entro tale data, un’apposita commissione tecnica, composta da tre esperti estranei ad AAMS, definirà le procedure e i criteri di rilevazione, il calcolo e l’arrotondamento delle penali di cui al comma 3”. Di conseguenza “appare difficile sostenere che quanto definito dalla Commissione fosse qualcosa in più, tale da non incidere sui livelli di servizio da rendersi, e comunque sulle modalità di rilevazione tramite gateway e sulla entità delle penali. Ed infatti, in primo luogo occorre osservare che la necessità di definizione “completa”, per il tramite dell’operato della Commissione, si evince dalla stessa esplicitata volontà di definizione del lavoro di quest’ultima entro la data a decorrere dalla quale si prevedeva l’applicazione delle penali”.

Inoltre, “la stessa Commissione ha suggerito, all’esito del proprio operato, di valutare il possibile ricorso a “misure correttive idonee a ricondurre a razionalità amministrativa l’applicazione del sistema sanzionatorio”, qualora l’entità della penale derivante dall’applicazione dei criteri individuati dalla commissione medesima fosse risultata violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il che dimostra sia l’incidenza e la novità dei criteri introdotti, sia il difetto di definizione dell’entità della sanzione prima della commissione dell’illecito”. Di seguito il testo integrale della sentenza. gr/GAIMEG