Relazione annuale 2022, AGCOM: “Attenzione a rispetto del divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse”

“L’Autorità ha proseguito lo sforzo di vigilanza per una concreta ed effettiva tutela dei diritti fondamentali, della libertà di espressione, del pluralismo e della correttezza dell’informazione emergenti dal dibattito pubblico online. L’Autorità ha, inoltre, proseguito l’attività di vigilanza e sanzionatoria tesa a rafforzare le tutele degli utenti di servizi offerti in rete, con particolare riferimento al rispetto dei divieti previsti dalla normativa nazionale in materia di secondary ticketing (legge n. 232/2016) e di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo ai sensi del c.d. “decreto dignità” (d.l. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018)”. E’ quanto si legge nella Relazione annuale 2022 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

“L’Autorità monitora costantemente l’evoluzione di pratiche che possano costituire violazioni della legalità online, soprattutto se poste in essere per il tramite di piattaforme digitali. In quest’ambito, assume particolare rilievo l’attività di prevenzione, vigilanza e sanzione svolta con riferimento al contrasto del secondary ticketing e all’enforcement del divieto della pubblicità – anche indiretta – relativa a giochi e scommesse”, aggiunge.

“Con specifico riferimento agli strumenti di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, anche con riferimento al panorama digitale, l’Autorità ha proseguito nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie introdotte dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito nella legge 96/2018 (c.d. “decreto dignità”), in ordine al rispetto del divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo. In particolare, dando seguito ad alcune segnalazioni, l’Autorità ha condotto accertamenti su alcuni video – diffusi tramite servizi di condivisione di contenuti online, o per mezzo di siti Internet dedicati – che propongono vincite in denaro, avviando i relativi procedimenti sanzionatori per presunta violazione della normativa”, continua.

“Nell’ambito dei servizi online, il quadro regolamentare ha subìto, negli ultimi anni e anche in quello appena trascorso, numerosi aggiornamenti: dal diritto d’autore alla disciplina dei servizi media, con le nuove direttive europee recepite rispettivamente nel LDA e nel TUSMA; dal regolamento europeo P2B alle norme in materia di secondary ticketing, fino al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Queste innovazioni legislative hanno attribuito nuovi compiti all’Autorità, la cui applicazione – con riferimento a quelle più recenti – ha preso compiutamente avvio solo nell’anno attualmente in corso”, prosegue.

“Sul fronte del contrasto alla illegalità online, relativamente al divieto di pubblicità del gioco a pagamento e al secondary ticketing, l’Autorità ha svolto l’attività di vigilanza e sanzionatoria nei riguardi delle piattaforme online. Per ciò che attiene al contrasto del secondary ticketing, le contestazioni avviate sono state numerose. In particolare, sono state comminate nei confronti della società Viagogo AG due sanzioni pecuniarie, rispettivamente di 750.000 e 23.580.000 euro. A seguito di alcune segnalazioni, inoltre, l’Autorità ha effettuato accertamenti specifici per violazioni del divieto di pubblicità del gioco a pagamento che si sono tradotti in 14 atti di contestazione”, sottolinea.

“Sono altresì proseguiti i collaudati rapporti di collaborazione dell’Autorità con il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato. La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni distaccata presso l’Autorità è l’Ufficio di raccordo tra l’Autorità e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del ministero dell’Interno incaricato della sicurezza e della regolarità dei servizi di telecomunicazioni. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità, alla luce del protocollo d’intesa vigente, la Sezione ha effettuato nell’ultimo anno attività di monitoraggio e verifica su segnalazione, relativamente alla trasmissione da parte dei servizi media audiovisivi, di programmi e televendite di pronostici concernenti il gioco del lotto, recanti pubblicità di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5-ter, commi 1, 3 e 4, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP”, aggiunge.

“In tema di contrasto alla ludopatia online, si segnalano due pronunce dal differente esito. Con la sentenza del 21 ottobre 2021, n. 10814, il TAR del Lazio si è pronunciato sull’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, rigettando il ricorso promosso da un operatore per l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio adottato da AGCOM. Sul punto, il Collegio, alla luce delle Linee Guida adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS sulle modalità attuative del citato art. 9, comma 1 – ha ritenuto che «la condotta della ricorrente si è concretizzata in una comunicazione promozionale del gioco con vincite di denaro solo apparentemente di tipo informativo, realizzata con modalità tali che la scelta del consumatore/giocatore è indirizzata, se non stimolata, al consumo del gioco d’azzardo, pertanto vietata alla luce dell’articolo 9, d.l. n. 87 del 2018». Il TAR del Lazio, con la successiva sentenza del 28 ottobre 2021, n. 11036 ha, invece, accolto sotto altro profilo il ricorso promosso da un altro operatore affermando che, nella fattispecie all’esame, non risultasse il carattere “intenzionale” dell’intervento del gestore, non essendo contestata, né provata, da parte di AGCOM, la “piena cognizione delle conseguenze del comportamento” del gestore stesso. Tuttavia assume particolare rilievo il principio, affermato dal TAR, secondo cui il potere sanzionatorio dell’Autorità può essere diretto nei confronti dei soggetti stabiliti all’estero non potendo ritenersi limitato dalla previsione di cui all’articolo 4 delle Linee Guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, aventi ad oggetto le modalità applicative dell’articolo 9 del Decreto Dignità, qualificate sub specie di circolare interpretativa, le cui indicazioni possono essere motivatamente disattese dalla stessa Autorità emanante, come avvenuto nel caso di specie”, continua. cdn/AGIMEG