“Lo scorso anno la UIF ha ricevuto oltre 150.000 segnalazioni di operazioni sospette (SOS). La riduzione del 3 per cento rispetto al 2022 è conseguenza del minore afflusso di segnalazioni da parte degli intermediari bancari e finanziari. Di converso è aumentato l’apporto dei soggetti obbligati non finanziari, tra i quali restano prevalenti i prestatori dei servizi di gioco e i notai”.
E’ quanto ha sottolineato il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Enzo Serata, durante la presentazione del Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2023.
“I risultati dell’attività di accertamento hanno inoltre posto in luce rischi di riciclaggio associati all’acquisto di voucher per la distribuzione di moneta elettronica, la ricarica di conti di gioco o la prestazione di servizi in attività virtuali senza l’identificazione dei relativi acquirenti; si tratta di strumenti che possono essere emessi e collocati anche da operatori esteri, attraverso reti distributive non esattamente individuate e in assenza di adeguati presìdi”, ha sottolineato ancora.
I dati sul gioco
L’attività ispettiva e di controllo cartolare della UIF è cresciuta significativamente nel 2023 e ha coinvolto, oltre ai segnalanti più tradizionali, anche una casa da gioco. In generale, lo scorso anno c’è stato un ulteriore aumento delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di gioco.
Ancora in netto aumento le segnalazioni relative a operazioni effettuate online (+88,1%) che, in linea con gli anni precedenti, sono state inoltrate principalmente dagli IMEL (6.286 SOS) e dagli operatori di gioco (6.117 SOS).
La UIF ha ripreso a comunicare ai segnalanti i dati delle segnalazioni a basso rischio di riciclaggio articolati secondo le due nuove macrocategorie delle SOS di tipo A e B4 , relativi a ciascun semestre del 2022. Tali segnalazioni, pari al 28,9% del totale, sono costituite principalmente da SOS di categoria B (19,7%). Per alcune categorie di segnalanti le percentuali risultano più elevate, raggiungendo il 60,8% per i soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, il 43,2% per i prestatori di servizi di gioco e il 37,5% per gli IP; sono, invece, allineate alla media le percentuali dei notai-CNN (29,4%), di banche e Poste (28,2%) e di IMEL (26,6%).
Si sono ulteriormente estese le tempistiche di prestatori di servizi di gioco per i quali le SOS trasmesse nella classe temporale 1-30 giorni sono diminuite dal 23% al 17%. Le comunicazioni delle PA mostrano sostanziali allungamenti dei tempi di invio, con una concentrazione del 95% degli inoltri oltre i 90 giorni.
Al fine di ottimizzare i processi di analisi è continuato il perfezionamento dei sistemi CLAUT (Classificazione automatica delle SOS) e LASER (Lettura assistita di SOS per l’elaborazione del rischio) 5 , utilizzati rispettivamente per la classificazione di segnalazioni che si prestano a un processo valutativo uniforme e, con riferimento alle segnalazioni dei settori c.d. speciali (carte, IP/IMEL, giochi, operatività in oro e valute virtuali) per la valutazione della rischiosità del contesto in base alle informazioni soggettive e oggettive disponibili.
Sono state ulteriormente estese le analisi di terzo livello (c.d. analisi aggregate) mediante le quali le segnalazioni che rientrano in un predeterminato perimetro temporale e/o settoriale ovvero accomunate dalle medesime modalità operative, vengono aggregate sulla base di criteri differenziati e lavorate congiuntamente. In particolare, tale approccio è stato applicato alle SOS relative ai giochi (analogamente a quanto sperimentato negli anni scorsi per le carte di pagamento), con l’individuazione di parametri tipici del settore, e ha consentito di pervenire a una visione d’insieme del flusso segnaletico ricevuto nel 2022, con la definizione di una graduatoria di rischio dei punti di gioco e dei giocatori censiti nelle segnalazioni e la conduzione di approfondimenti mirati.
Inoltre, l’analisi aggregata dei punti di gioco è stata estesa dalle sale videolottery (VLT) alle sale scommesse e ai Punti Vendita Ricarica. In questo ambito, il metodo di analisi prevede che le SOS, già classificate in base al rischio e al fenomeno al momento dell’acquisizione in RADAR, vengano nuovamente processate periodicamente mediante lo strumento LASER al fine di enfatizzare gli elementi di rischio desumibili dall’intero patrimonio informativo disponibile.
In questa fase, partendo dalle evidenze fenomenologiche attribuite in sede di primo esame e dagli indicatori che tengono conto delle varie interconnessioni tra i diversi soggetti segnalati, vengono individuati eventuali cluster operativi e stilata una graduatoria generale delle posizioni elaborata sulla base di parametri finanziari e investigativi.
Tale approccio, nel quadro informativo generalmente frammentato delle SOS di giochi e scommesse, risulta funzionale a definire reti e contesti prioritari di analisi e, potenzialmente, ad agevolare l’individuazione di nuove tipologie di comportamenti anomali. È stato condotto un approfondimento su alcune sale VLT di una provincia, caratterizzate da un’elevata concentrazione di ticket vincenti riscossi in contante. L’analisi del profilo soggettivo dei giocatori e dell’operatività di gioco, con il metodo sopra illustrato, ha evidenziato caratteristiche potenzialmente indicative dell’intestazione fittizia delle vincite a soggetti prestanome con il ruolo di collettori di fondi.
Le segnalazioni connesse, anche indirettamente, alla criminalità organizzata sono state sottoposte ad analisi di secondo livello in circa il 5,4% dei casi. Nel complesso, i feedback di interesse ricevuti dagli Organi investigativi e della DNA si confermano elevati (24,5%) e in linea rispetto all’anno precedente. Il 9% del flusso segnaletico è riferito a operatività anomala nel settore dei giochi e delle scommesse, con la presenza di soggetti di interesse DNA nel 42% dei casi.
Sono state approfondite alcune segnalazioni riguardanti plurime transazioni di calciatori professionisti verso piattaforme di gaming; i rapporti a loro intestati sono stati alimentati da reciproci giri di fondi per importi ingenti e con causali generiche quali “regalie”, “prestiti” o “acquisto orologio”. Tali flussi erano potenzialmente connotati da una diversa ragione economica, rappresentando, in realtà, la modalità di costituzione della provvista utilizzata dai calciatori interessati per scommettere, tramite siti illegali, su partite dei principali campionati europei, in violazione del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio che stabilisce il divieto di scommesse per i calciatori e i tesserati in genere in relazione a incontri sportivi ufficiali.
È inoltre emerso il possibile ruolo di collettore di fondi da destinare alle scommesse e al gioco d’azzardo svolto da un’impresa operante nel commercio di preziosi e orologi di lusso in considerazione dei ricorrenti e rilevanti rapporti finanziari della medesima con controparti riconducibili al mondo del calcio professionistico.
Gli accertamenti cartolari condotti presso un IMEL e la relativa capogruppo hanno evidenziato anomalie inerenti a ricariche di carte prepagate per importi complessivi ingenti, effettuate da soggetti non convenzionati per il servizio di ricarica, alcuni dei quali attivi nel settore dei servizi di gioco, e in assenza di informazioni sui soggetti ricaricanti.
È stata conclusa, inoltre, l’ispezione su un VASP che ha palesato presìdi organizzativi e procedurali nel complesso inadeguati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio. L’ispezionato, tra l’altro, offriva ricariche di carte prepagate in assenza di convenzionamento con i relativi emittenti e vendeva voucher riscattabili per acquisti commerciali, di moneta elettronica o di valute virtuali, nonché per la ricarica di conti di gioco, senza identificare i relativi acquirenti. Di regola i voucher sono strumenti di pagamento a spendibilità non generalizzata, ossia accettati solo da determinati esercenti convenzionati.
In relazione a ciò, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. m, del D.lgs. 11/2010, i voucher possono non essere soggetti alla disciplina relativa ai servizi di pagamento (c.d. limited network exclusion prevista dalla direttiva c.d. PSD2) e, pertanto, possono essere emessi e collocati pure da soggetti non vigilati e non tenuti al rispetto degli obblighi AML/CFT, inclusa l’adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette. Ciò potrebbe incentivare l’acquisto di voucher a scopo di riciclaggio sfruttando, ad esempio, la possibilità di rivenderli a terzi a prezzi scontati o di ottenere dall’esercente lo storno dell’acquisto effettuato tramite voucher e il riaccredito del relativo controvalore. Analoghi rischi, solo in parte attenuati, permangono nell’ipotesi in cui gli obblighi AML/CFT siano applicabili unicamente nella fase di riscatto dei voucher, come nel caso di utilizzo per la ricarica di conti di gioco.
Al riguardo, nelle sue linee guida in materia di antiriciclaggio, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) ha richiamato espressamente ai concessionari di gioco gli obblighi identificativi di clienti che utilizzino strumenti di pagamento anonimi, quali i voucher, per operazioni di ricarica dei conti di gioco di valore unitario superiore a 50 euro.
L’applicazione RADAR è stata arricchita con l’introduzione di un ampio insieme di indicatori di rischio relativi, oltre che agli ambiti più diffusi, anche ai comparti più specialistici quali carte, giochi, rimesse e valute virtuali.
Le risultanze di un accertamento ispettivo presso una società fiduciaria “non vigilata” sono state condivise con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, mentre all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli sono state trasmesse informazioni riguardo a un’operatività caratterizzata da ingenti volumi di scommesse operate tramite la piattaforma online di una società interessata da accertamenti ispettivi e dal successivo trasferimento dei proventi delle vincite, pari a diversi milioni di euro, verso conti bancari esteri (es. Malta e Lituania).
cdn/AGIMEG