Il Tribunale di Siracusa ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” il presidente di un’associazione che svolgeva anche attività di PVR per un noto concessionario del settore del gioco online.
La contestazione del reato di cui all’art. 4 legge 401/89 nei confronti del presidente dell’associazione era stata sollevata perché all’interno dei locali del circolo erano stati installati dei computer a disposizione degli associati tramite cui gli stessi avrebbero potuto, secondo le deduzioni degli organi accertatori prima e dell’accusa dopo, esercitare attività di gioco e scommesse sul sito del concessionario per il quale si svolgeva attività di ricarica di conti di gioco.
Il tribunale ha condiviso le argomentazioni in fatto ed in diritto prospettate dal difensore dell’imputato Avv. Antonella Lo Presti del Foro di Siracusa.
Il Tribunale ha rilevato che, come evidenziato dalla difesa, non vi fosse alcuna prova di una preimpostazione sul portale di gioco del concessionario ritenendo, invece, che per loggarsi allo stesso si dovesse accedere alla rete internet e poi selezionare il sito prescelto, oltre a fatto che, come sostenuto dal difensore Avv. Lo Presti, l’uso dei computer fosse destinato anche ad una connessione ai siti “for fun” da parte degli associati, stante tra l’altro, l’oggetto sociale dell’associazione dedita alla promozione del gioco del poker ed all’affinamento della pratica di gioco dello stesso.
Il Tribunale di Siracusa si è soffermato sul concetto di intermediazione che il Giudicante ha escluso in quanto il presidente dell’Associazione si era limitato a mettere a disposizione degli associati postazioni telematiche, ravvisandosi, invece, l’ipotesi delittuosa solo quando vi sia da parte del titolare di un PVR l’indicazione di quote, la ricezione di denaro, il rilascio di ricevute, il pagamento di vincite, pur non assumendosi lo stesso il rischio d’impresa dell’attività di raccolta di scommesse. sb/AGIMEG