Il professor Emanuele Fisicaro e Salvo Vullo, CEO di Kogem, analizzano l’articolo 3 della determina ADM: identificazione del titolare, destinazione esclusiva alla ricarica del proprio conto di gioco, non trasferibilità del pagamento e relazione asseverata.
Con la determinazione direttoriale n. 675265/RU del 22 ottobre 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le condizioni di utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili nel gioco a distanza. Il provvedimento interviene sulle ricariche, sui prelievi e sulla movimentazione delle somme, con conseguenze concrete sull’organizzazione dei concessionari e sull’attività dei Punti Vendita Ricariche.
Particolare attenzione merita l’articolo 3, che disciplina gli strumenti a spendibilità limitata dedicati alla ricarica dei conti di gioco. La loro utilizzabilità richiede specifiche garanzie, una relazione asseverata e verifiche che devono accompagnarne l’intero periodo di impiego.
A esaminare i profili giuridici e antiriciclaggio della disposizione è il professor Emanuele Fisicaro. Alla sua analisi si affianca quella di Salvo Vullo, CEO di Kogem, sulle ricadute tecniche, organizzative e operative per concessionari e rete commerciale.
Fisicaro: esperienza accademica e istituzionale nell’antiriciclaggio
Emanuele Fisicaro, avvocato patrocinante presso le Giurisdizioni Superiori, con studi professionali a Milano e Bari, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa e in Scienze Politiche presso l’Ateneo di Roma. Svolge attività di docenza universitaria in diritto penale commerciale e contrasto al riciclaggio di denaro e presiede il Centro Studi Europeo attivo nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio.
Nel suo percorso figurano incarichi di consulenza per la Commissione parlamentare antimafia. È stato componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sulle misure di prevenzione antimafia presso il Ministero della Giustizia e componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sull’Antiriciclaggio e del decreto legislativo n. 231/2007. Ha inoltre ricoperto il ruolo di coordinatore, presso il Ministero dell’Economia, del Tavolo tecnico per la riforma del quadro sanzionatorio antiriciclaggio.
Autore di monografie e libri specialistici, è direttore della rivista “Responsabilità d’impresa e Antiriciclaggio”, edita da Wolters Kluwer, e della rivista AML&FINTECH, edita da Imelitalia.
Articolo 3: che cosa significa “strumento dedicato”
Nell’analisi di Fisicaro, il punto centrale della determina è la definizione delle condizioni che rendono uno strumento effettivamente tracciabile. Il percorso del denaro deve poter essere ricostruito attraverso le caratteristiche tecniche del sistema e le procedure con cui vengono eseguite le operazioni.
L’articolo 2 riguarda i servizi e gli strumenti offerti da prestatori di servizi di pagamento italiani o stabiliti nell’Unione europea, capaci di identificare univocamente ordinante e beneficiario e registrare data, importo e causale della transazione. Vi rientrano espressamente bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento e carte prepagate.
L’articolo 3 individua un percorso specifico per gli strumenti a spendibilità limitata richiamati dal d.lgs. 11/2010, notificati alla Banca d’Italia secondo la disposizione indicata nella determina e dotati di ulteriori requisiti.
La qualificazione come “dedicati” trova il suo elemento essenziale nella destinazione del pagamento: questo deve servire esclusivamente a ricaricare il conto di gioco del titolare dello strumento. Devono inoltre essere assicurate l’identificazione dell’acquirente, la sua corrispondenza con il titolare del conto sottoposto ad adeguata verifica, l’immodificabilità dell’operazione e la non trasferibilità del pagamento a terzi.
Anche l’alimentazione dello strumento deve essere riconducibile al titolare identificato, mediante PIN, voucher o altre modalità univocamente associate allo strumento stesso.
La destinazione esclusiva alla ricarica deve quindi trovare riscontro nel funzionamento concreto del sistema. L’impiego di un’applicazione, di un codice o di un voucher, considerato isolatamente, non dimostra la presenza di tutti i requisiti richiesti.
La relazione asseverata e le verifiche del concessionario
Per gli strumenti dell’articolo 3, gli emittenti attestano i requisiti sotto la propria responsabilità attraverso una relazione asseverata da un soggetto terzo esperto in materia di antiriciclaggio e/o bancaria.
Il documento deve descrivere le caratteristiche tecniche dello strumento ed essere presentato ad ADM tramite uno o più concessionari interessati a utilizzarlo.
Prima della presentazione, il concessionario verifica la sussistenza dei requisiti sulla base delle attestazioni contenute nella relazione.
Nell’esperienza richiamata da Fisicaro, maturata dal 2018 da Imelitalia e Law Academy nell’ambito dell’antiriciclaggio, la qualità della documentazione assume un peso concreto: deve consentire di comprendere come opera lo strumento e attraverso quali presidi garantisce identificazione e tracciabilità.
La presentazione della relazione consente l’utilizzo dello strumento asseverato secondo l’articolo 3, comma 3. ADM trasmette la documentazione alla Guardia di Finanza e alla Banca d’Italia, indicando il concessionario di riferimento, per i controlli di rispettiva competenza. Questo passaggio è distinto dalla notifica alla Banca d’Italia prevista per la categoria di strumenti richiamata dalla disposizione.
Controlli sul territorio e scadenza del 31 marzo 2027
La verifica della conformità prosegue durante l’utilizzo dello strumento. Il concessionario deve controllare la permanenza delle caratteristiche e dei requisiti attestati, mentre ADM sottopone a verifica l’impiego degli strumenti asseverati anche attraverso controlli sul territorio.
Le verifiche possono quindi riguardare la corrispondenza tra quanto descritto nella relazione e il funzionamento effettivo del sistema: identificazione del titolare, destinazione della ricarica, modalità di alimentazione e impedimento dell’utilizzo da parte di terzi.
Per gli strumenti già in uso e conformi ai requisiti, la determina prevede un periodo transitorio fino al 31 marzo 2027, termine entro il quale i concessionari interessati devono presentare la relazione asseverata. Dal giorno successivo, per questi strumenti viene meno la possibilità di proseguire sulla sola base della disposizione transitoria.
La scadenza assume pertanto un rilievo operativo preciso, ma i controlli possono essere effettuati anche prima: il periodo transitorio presuppone già la rispondenza dello strumento ai requisiti dell’articolo 3.
Se viene accertata l’assenza dei requisiti o la non veridicità della relazione, ADM informa tempestivamente la Banca d’Italia, sospende l’operatività dello strumento e applica al concessionario le penali convenzionali. Restano ferme le sanzioni antiriciclaggio, quando ne ricorrano i presupposti.
Vullo: l’impatto su tecnologia, procedure e rete PVR
Sul piano operativo, Kogem, che affianca i concessionari nel coordinamento degli adempimenti tecnici, amministrativi e regolatori, richiama l’attenzione sul raccordo tra documentazione, integrazioni tecnologiche e attività svolte presso i punti vendita.
«Il primo lavoro da svolgere — osserva Salvo Vullo, CEO di Kogem — è comprendere come il provvedimento si traduca nei processi effettivamente utilizzati. Occorre conoscere l’intero percorso della ricarica: chi emette lo strumento, come viene acquistato e alimentato, quali verifiche vengono effettuate sul titolare e come il pagamento raggiunge il suo conto di gioco».
La corrispondenza tra titolare dello strumento e titolare del conto deve essere sostenuta da controlli effettivi e collegamenti verificabili tra le informazioni presenti nei diversi sistemi. Anche le anomalie richiedono procedure definite: dati non coincidenti, operazioni non completate, richieste duplicate o tentativi di utilizzo da parte di terzi devono poter essere individuati e gestiti.
Il concessionario è chiamato a coordinare emittenti, fornitori tecnologici e rete commerciale. Per i PVR assumono particolare rilievo le istruzioni sulle modalità di identificazione, sugli strumenti ammessi e sulle circostanze nelle quali interrompere l’operazione e rivolgersi al concessionario.
La formazione della rete diventa così una componente essenziale dell’applicazione del provvedimento: le garanzie descritte nella documentazione devono trovare attuazione anche nelle attività svolte a contatto con il cliente.
«L’introduzione di uno strumento — prosegue Vullo — richiede un presidio che continui nel tempo. Gli aggiornamenti del software, le modifiche delle procedure e le nuove integrazioni devono essere valutati anche per i loro effetti sui requisiti e sui controlli previsti. È in questo raccordo tra disposizioni, tecnologia e organizzazione che si inserisce il lavoro di Kogem a supporto dei concessionari».
Il limite dei 100 euro e le condizioni per gli strumenti dedicati
Il provvedimento chiarisce anche il rapporto con il limite dei 100 euro settimanali per le ricariche in contanti presso i PVR. Per gli strumenti degli articoli 2 e 3, l’esclusione dalla limitazione opera alle condizioni stabilite dalla determina, nel rispetto degli altri obblighi e limiti applicabili.
Per gli strumenti dedicati, questa possibilità si accompagna a requisiti specifici, asseverazione e verifiche continuative. Il passaggio decisivo per gli operatori sarà poter dimostrare che le garanzie documentate trovano applicazione nelle singole operazioni e nel funzionamento quotidiano della rete.











