La precedente attività di scommesse non ha garantito al locale un’esenzione permanente dal distanziometro. Dopo la revoca della licenza, il cambio dei soci e del concessionario non è bastato a consentire la riapertura di un punto vendita di Torre Annunziata, situato a circa 100 metri da una chiesa, a fronte dei 250 metri richiesti dalla disciplina regionale.
Il TAR Campania ha confermato il diniego della licenza per la raccolta delle scommesse richiesta da G.M. 365 S.r.l. per l’esercizio di corso Vittorio Emanuele III 395. Il passaggio decisivo è stato il venir meno della continuità autorizzatoria, già interrotta prima della variazione societaria.
Dalla revoca della licenza alla richiesta di riapertura
La sala era stata autorizzata nel marzo 2017 con una licenza ai sensi dell’articolo 88 TULPS. Nel 2018 ADM aveva inoltre autorizzato la raccolta nel punto vendita.
La licenza di pubblica sicurezza è stata sospesa per tre mesi nell’aprile 2022 e poi revocata il 14 luglio 2022. Nell’ottobre successivo tutte le quote della società sono state trasferite ai nuovi soci, che hanno scelto anche un nuovo concessionario.
Il 21 dicembre 2022 ADM ha rilasciato al nuovo concessionario il titolo per la raccolta presso lo stesso punto vendita. Il 2 gennaio 2023 la nuova rappresentante della società ha quindi chiesto alla Questura una licenza a proprio nome.
Il locale a cento metri dalla Chiesa dello Spirito Santo
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha segnalato che la riapertura avrebbe costituito una nuova apertura e che l’esercizio distava circa 100 metri dalla Chiesa dello Spirito Santo. Una distanza inferiore al limite minimo di 250 metri previsto dalla legge regionale e richiamato dal regolamento comunale.
Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni dell’interessata, il Commissariato di Torre Annunziata ha negato il rilascio della licenza il 15 febbraio 2023.
La difesa: stessa società e stessi locali, attività già esistente prima della legge
G.M. 365 ha contestato la qualificazione della domanda come nuova apertura. Secondo la società, l’attività era stata autorizzata prima della legge regionale Campania n. 2/2020, i locali non avevano cambiato destinazione e la cessione delle quote non aveva modificato l’identità dell’impresa.
La ricorrente ha quindi rivendicato la salvaguardia prevista per le attività preesistenti, sostenendo che né la revoca né il cambio di concessionario potessero cancellare la precedente destinazione dell’esercizio alla raccolta delle scommesse.
Per il TAR è decisiva la continuità della licenza, non soltanto quella aziendale
Il Collegio ha respinto questa lettura. La disciplina regionale, secondo i giudici, ha preservato la prosecuzione delle attività già legittimamente autorizzate, anche in caso di mutamento del titolare, ma “non attribuisce all’immobile una permanente esenzione dal limite distanziale” dopo la cessazione del titolo.
Nel caso esaminato, la licenza era stata revocata prima del trasferimento delle quote. Non si trattava quindi del semplice avvicendamento del rappresentante di un’impresa ancora autorizzata, ma della richiesta di un nuovo titolo dopo la cessazione della precedente autorizzazione.
Il TAR ha riconosciuto che la cessione delle quote non aveva cambiato l’identità della società e non equivaleva a una cessione d’azienda. Tuttavia, la permanenza della società, della sede e dell’organizzazione economica non ha reso nuovamente efficace la licenza revocata. Anche ammettendo la continuità aziendale sostenuta dalla ricorrente, per il Collegio “resta la cesura del titolo di polizia”.
Il titolo ADM e il nuovo concessionario non hanno superato l’ostacolo
La nuova affiliazione ad un altro concessionario e il titolo relativo alla rete concessoria sono stati considerati su un piano distinto rispetto alla licenza di pubblica sicurezza. Non hanno quindi rimosso il vincolo di distanza applicabile alla nuova domanda.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la circolare del Ministero dell’Interno del 21 maggio 2018 potesse conservare l’esenzione dopo la revoca: il documento riguardava le variazioni di titolarità, concessionario o rappresentanti degli esercizi preesistenti, facendo comunque salve le disposizioni regionali.
Il diniego non è stato fondato su un giudizio di inaffidabilità della nuova rappresentante, né sull’estensione a quest’ultima delle valutazioni riguardanti la precedente titolare. La ragione ostativa è stata individuata nella disciplina localizzativa applicabile dopo la cessazione della licenza.
Ricorso in parte tardivo e per il resto respinto: spese compensate
Sul piano processuale, il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione della nota SUAP del 13 gennaio 2023, relativa alla variazione dei soggetti nell’attività di installazione degli apparecchi da gioco.
Ha invece esaminato nel merito la contestazione del diniego della licenza per le scommesse, considerandola tempestiva e autonoma rispetto alla pratica sugli apparecchi: la raccolta delle scommesse non presuppone necessariamente la loro installazione.
La domanda di annullamento del diniego e le censure contro gli atti istruttori sono state respinte. Il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese, tenendo conto della peculiarità del caso e della questione interpretativa sul rapporto tra continuità societaria e autorizzatoria.
Il confine tra attività preesistente e applicazione dei limiti di distanza è stato affrontato, con una diversa normativa regionale e in relazione agli apparecchi, anche nel caso delle nuove slot installate in un bar di Reggio Emilia. sb/AGIMEG










