Davvero importante quanto disposto dal Tribunale di Messina che ha accolto le rimostranze del titolare di un internet point, che esercitava attività di PVR, assistito dall’Avv. Antonella Lo Presti. Il titolare del PVR, che aveva subito un accertamento presso i locali del suo esercizio commerciale aveva fatto opposizione all’ordinanza ingiunzione con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 66.000,00, relativa a sei apparecchi ritenuti irregolari dall’Amministrazione in quanto posti a disposizione della clientela in violazione dell’art. 110 comma 9 lettera f quater.
Tra le apparecchiature vietate non possono essere annoverati i pc messi a disposizione dell’utenza
Il Tribunale condividendo le difese prospettate dall’Avv. Lo Presti ha accolto l’opposizione ritenendo che “Invero, mentre l’art. 7 comma 3 quater dalla Legge Balduzzi, così come richiamato dall’art. 1, comma 923, L. 28/12/2015 n. 208, prevedendo per il gestore dell’esercizio nonché per il proprietario degli apparecchi videoterminali la sanzione amministrativa di € 20.000,00 ha un’ampia portata, laddove la condotta vietata risulta integrata dalla sola messa a disposizione del pubblico e presso pubblici esercizi di dispositivi, inter alia personal computer e tablet, anche privi delle caratteristiche di cui all’art. 110 T.U.L.P.S, che, collegati a server esterni tramite rete telematica, consentano il gioco on-line e l’interazione da remoto con il giocatore, agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S. è necessario un quid pluris, costituendo videoterminale “l’apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S., da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” (Cass. civ. sez. 2, Ordinanza n. 42036 del 32021; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 29646 del 28/12/2020).
Dunque, va verificato nel caso di specie che i videoterminali in oggetto possano dirsi rientranti nell’alveo dei commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. con riferimento all’abilità, alla strategia, all’aleatorietà, ripercorrendo i tratti salienti degli accertamenti compiuti dagli agenti. Per le ragioni che precedono e facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione in ordine alla nozione di apparecchio da intrattenimento, deve concludersi, secondo il Decidente, nel senso che tra le sei apparecchiature rinvenute presso i locali dell’internet point solo una presenta quel quid pluris richiesto dalla normativa potendo essere considerata un vero e proprio apparecchio da intrattenimento. I restanti dispositivi, messi a disposizione dell’utenza, risultano essere dei semplici PC, con riferimento ai quali il titolare non può essere sanzionato.
L’Avv. Lo Presti ha espresso soddisfazione per il risultato affermando che: “Ancora una volta il tribunale ha compreso le ragioni prospettate da questa difesa; la decisione in questione è particolarmente importante perché non sono ancora tante le statuizioni in merito all’art. 110, comma 9, lettera f -quater, trattandosi di disposizione la cui violazione viene sanzionata negli accertamenti più recenti per i quali i procedimenti sono, ancora, per lo più pendenti, pertanto, fare chiarezza sulla nozione di videoterminale da sottoporre a sanzione in base alla norma contestata rassicura certamente gli operatori del settore”. sb/AGIMEG