L’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione in legge in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (Decreto accise). Il provvedimento è stato incardinato martedì 22 con la relazione del senatore Melchiorre (FdI), su mandato conferitogli dalla 6a Commissione Finanze e tesoro il giorno stesso.
“L’articolo 2-ter, inserito dalla Camera dei deputati, conferma quanto stabilito con l’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026. Nello specifico, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: investimento annuale dello 0,2% dei ricavi netti in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Si stabilisce che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (IRES) e dell’IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025″, ha sottolineato in Aula il relatore Melchiorre.
Fisco e gioco online: no agli emendamenti su affiliate marketing, bonus e fondi ludopatia
Sono stati respinti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al testo riguardanti il settore del gioco. In particolare, con tali provvedimenti si chiedeva di includere nella stretta fiscale (rendendo non deducibili le relative spese) anche l’affiliazione commerciale, la promozione tramite influencer e creatori di contenuti, la diffusione di codici promozionali/bonus e i link di reindirizzamento a piattaforme di gioco; di modificare il comma 5 per destinare le maggiori entrate fiscali al Fondo per le dipendenze patologiche (e ai piani regionali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico), anziché al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Un ordine del giorno impegnava il Governo a:
-
Stop alla pubblicità indiretta: Contrastare l’uso di influencer, creatori di contenuti, bonus e link diretti.
-
Controlli più rigidi: Potenziare la vigilanza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sui nuovi media.
-
Fondi alla sanità: Destinare prioritariamente le entrate fiscali del settore alla prevenzione, cura e riabilitazione dalle dipendenze da gioco.
-
Tutelare i soggetti fragili: Aumentare la protezione di minori e persone vulnerabili con campagne informative.
-
Trasparenza: Riferire periodicamente al Parlamento sulle entrate, sui trend promozionali e sui fondi impiegati contro la ludopatia.
I testi integrali
2-ter.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi [Gruppo Misto (ALLEANZA VERDI E SINISTRA)]
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: “servizi informativi di comparazione di quote o di offerte” aggiungere le seguenti: “o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa”;
Conseguentemente, al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: “servizi informativi di comparazione di quote o di offerte” inserire le seguenti: “o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa”.
2-ter.2
Tajani, Boccia, Losacco
Sost. id. em. 2-ter.1
Al comma 2, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte aggiungere le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa;
Conseguentemente, al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte inserire le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa.
2-ter.3
Tajani, Boccia, Losacco
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: destinate al Fondo, fino alla fine del comma, con le seguenti: assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1.
2-ter.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi
Id. em. 2-ter.3
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: “destinate al Fondo”, fino alla fine del comma, con le seguenti: “assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1”.
G2-ter.1
Tajani, Boccia, Losacco (PD)
Respinto
Il Senato,
premesso che:
nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente sono state introdotte disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi pubblici;
in particolare, l’articolo 2-ter interviene sul trattamento fiscale di talune spese sostenute dai concessionari e prevede la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle spese relative a sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che svolgono attività di informazione, comparazione di quote o offerte;
la disposizione costituisce un primo intervento volto a evitare che forme di comunicazione commerciale sostanzialmente riconducibili alla promozione del gioco possano beneficiare di un trattamento fiscale favorevole;
l’evoluzione delle modalità di comunicazione digitale e dei modelli commerciali nel settore ha tuttavia determinato la diffusione di strumenti promozionali indiretti, realizzati anche attraverso affiliazioni commerciali, influencer e creatori di contenuti, codici promozionali, bonus, collegamenti a piattaforme di gioco e altre modalità suscettibili di aggirare nella sostanza i limiti posti alla pubblicità del gioco;
la tutela dei consumatori, e in particolare dei minori e dei soggetti più vulnerabili, richiede pertanto un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle forme dirette e indirette di promozione del gioco;
l’articolo 2-ter prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali introdotte siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
appare invece opportuno stabilire un più stretto collegamento tra le maggiori entrate derivanti dal settore e il finanziamento delle politiche di prevenzione, cura e contrasto delle dipendenze connesse al gioco,
impegna il Governo
a riconsiderare la destinazione delle risorse disposta dall’articolo 2-ter, adottando invece ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
a) rafforzare il contrasto alle forme di pubblicità e promozione indiretta del gioco, con particolare riferimento alle attività di affiliate marketing, alle comunicazioni realizzate attraverso influencer e creatori di contenuti, all’utilizzo di codici promozionali e bonus e alla diffusione di collegamenti diretti verso piattaforme di gioco;
b) rafforzare le attività di vigilanza e monitoraggio, anche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle altre autorità competenti, sulle nuove modalità di comunicazione commerciale riconducibili agli operatori del settore;
c) destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali relative al settore dei giochi al finanziamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche connesse al gioco e al sostegno dei relativi programmi regionali;
d) rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, anche attraverso campagne di informazione sui rischi connessi al gioco e strumenti più efficaci di prevenzione e identificazione dei comportamenti problematici;
e) riferire periodicamente alle Camere sull’andamento delle entrate derivanti dal settore, sull’evoluzione delle forme di promozione diretta e indiretta e sull’impiego delle risorse destinate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.
cdn/AGIMEG

