Protocollo ADM e CONI: nascono gli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi. Ecco il documento integrale

E’ di poche ore fa la notizia del nuovo protocollo siglato dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Marcello Minenna e il Presidente del CONI Giovanni Malagò riguardo l’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Tali apparecchi da intrattenimento, si legge nel protocollo, “in quanto utilizzati ad uso sportivo, sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e devono essere sottratti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.”.

Ogni Federazione potrà “certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore
ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e
associazione sportiva dilettantistica” e l’utilizzo sarà ad uso esclusivo dei tesserati.

“Ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev’essere munito di certificato
rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai
fini dell’utilizzo a fini sportivi”.

Infine, il protocollo sottolinea che “al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti nell’elenco di cui al precedente comma 5, ogni ulteriore apparecchio Comma 7 installato presso i locali delle società e associazioni sportive dilettantistiche è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite da ADM”.

IL DOCUMENTO INTEGRALE DEL PROTOCOLLO

PROTOCOLLO ADM CONI APPARECCHI COMMA 7 A FINI SPORTIVI

sb/AGIMEG