Gli enti di promozione sportiva hanno annunciato delle azioni contro il Protocollo siglato tra ADM e il Coni poiché anticoncorrenziale nei loro riguardi, a tutto vantaggio di quelle associate alle Federazioni sportive. E’ quanto si legge una nota congiunta di ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero) , AiCS (Associazione Italiana Cultura Sport) ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) CSI (Centro Sportivo Italiano) MSP (Movimento Sportivo Popolare Italia) UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) US ACLI (Unione Sportiva ACLI).
L’oggetto del contendere è il Protocollo ADM-Coni che individuava criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica e per l’individuazione delle SSD/ASD e degli atleti a cui tale regolamentazione si applica.
“Il menzionato “Protocollo” evidenzia un intento elusivo del disposto normativo ad unico vantaggio di alcuni operatori sportivi finendo per escludere gli Enti di Promozione Sportiva dai soggetti giuridicamente riconosciuti per la pratica e lo sviluppo dello sport in Italia. Detto documento palesa profili di illegittimità sotto diversi aspetti e un’inaccettabile natura arbitrariamente discriminatoria. Innanzitutto, suscita grande perplessità il fatto che un protocollo di intesa, la cui efficacia è notoriamente quella di accordo programmatico di natura privatistica tra due parti, possa disciplinare, modificare, integrare o addirittura derogare anche solo in parte la disciplina contenuta in un atto normativo di portata generale avente valore di legge, quale è il T.U.L.P.S., arrivando a limitarne l’operatività sia in termini soggettivi che quantitativi”.
Il Protocollo de quo, infatti, prevede che la disciplina dettata dal comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. non si applichi integralmente alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e alle Discipline Sportive Associate, stabilendo che esse, entro un determinato limite percentuale, possano detenere apparecchi di intrattenimento che non siano considerati tali ai fini dell’operatività della norma in quanto da presumersi destinati a finalità sportiva. Conseguentemente, solo alle Federazioni Sportive e alle Discipline Sportive Associate verrebbe riconosciuta una esenzione agli adempimenti di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche ed amministrative definite dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, di fatto limitando l’ambito soggettivo ed oggettivo di operatività della norma creando una irragionevole disparità con tutti quanti gli altri enti sportivi e non, soggetti alla legge italiana. Inoltre, quale ulteriore deroga o, comunque, autonoma integrazione al dettato legislativo, lo stesso Protocollo conferisce in modo arbitrario alle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate un autoreferenziale potere certificativo della “finalità sportiva” dell’apparecchio di intrattenimento in uso presso le società e associazioni sportive dilettantistiche a loro affiliate e, sempre ed esclusivamente a beneficio di queste società e associazioni, il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, in deroga alla legge, sarebbe riaperto sino al termine del 15 giugno prossimo”.
Tanto premesso, deve denunciarsi che l’iniziativa assunta nell’occasione da parte del CONI ha provocato allarme negli Enti di Promozione Sportiva, oltre che per l’evidente inconsapevolezza dei limiti delle proprie competenze al cospetto di un precetto derivante da una fonte normativa primaria dello Stato, per l’ennesimo atto discriminatorio inferto agli Enti di Promozione Sportiva a vantaggio delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate anche in spregio della normativa sportiva di settore. Al riguardo, si evidenzia che il CONI, come ribadito anche nelle premesse del Protocollo, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto CONI, presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, che ricomprende anche quelle svolte dagli Enti di Promozione Sportiva, i quali, ai sensi dell’art. 26 dello stesso statuto, costituiti ai fini sportivi da società e associazioni sportive dilettantistiche, sono riconosciuti dal CONI, svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI e sono sottoposti al suo controllo; inoltre, il Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui alla Delibera del Consiglio Nazionale n.1574 del 18 luglio 2017, all’art. 1, comma 2, prevede che “L’iscrizione al registro è obbligatoria per tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS)”.
Per completezza di disamina sulle attività svolte dagli Enti di Promozione Sportiva, si rappresenta che secondo quanto previsto nell’art. 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con la delibera n.1525 del 28 ottobre 2014, “Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: a) Motorio – Sportive 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale . . .”. Alla luce dell’attuale quadro normativo, quindi, non trova alcuna giustificazione la condotta del CONI, che non solo ha inteso stipulare un Protocollo con l’Autorità delle Dogane e Monopoli solo per le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate escludendo ingiustificatamente gli Enti di Promozione Sportiva, ma soprattutto nel testo adottato ha avallato colpevoli omissioni e inesattezze che finiscono con il discriminare palesemente gli Enti di Promozione Sportiva. Al riguardo, infatti, nel Protocollo si legge: – nella lett. b) di pag. 2 che “tra gli apparecchi Comma 7 compaiono anche quelli (a titolo esemplificativo, biliardi, bigliardini, freccette) utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive praticate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI”, come se gli Enti di Promozione Sportive non svolgessero attività sportive con questi “apparecchi”; – nella lett. h) di pag. 3 che: “gli articoli 21 e 24 dello Statuto del CONI individuano i requisiti rispettivamente per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, distinguendole espressamente dalla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, affidate, invece, dal successivo articolo 26 agli enti di promozione sportiva”, mentre, invece, lo stesso CONI, con il prefato Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, prevede che detti Enti “promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali (. . .) Motorio – Sportive a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive” oltre che “attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva”; – nella lett. b) di pag. 3 che: “debba rimanere escluso dalla predetta regolamentazione ogni organismo che organizzi attività sportive con finalità ludiche ai sensi dello statuto del CONI, nonché ogni attività di carattere ludico organizzata dagli organismi di cui all’art. 21 e 24 dello Statuto del CONI”, manifestando in tal modo l’espressa ingiustificata esclusione degli Enti di Promozione che, invece, come sopra evidenziato, svolgono anche a termini di Regolamento CONI “attività sportiva con modalità competitive”. Appare evidente, pertanto, che gli Enti di Promozione Sportiva, qual è l’ente che presiediamo, erano pienamente titolati ad essere contemplati nel Protocollo sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, al pari delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate. La loro mancata inclusione, viceversa, ha procurato un danno patrimoniale e di immagine per tutti gli Enti di Promozione Sportiva veicolando il principio di un diverso e superiore riconoscimento acquisito in ambito CONI e della Pubblica Amministrazione dalle società e associazioni dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate, con evidente effetto di sviamento della platea degli affiliati verso quest’ultime a danno degli Enti di Promozione Sportiva.
“Ciò posto, in ragione di quanto sopra rappresentato, appare evidente che il CONI, unitamente all’Autorità delle Dogane e Monopoli, ha adottato un comportamento in contraddizione con le proprie funzioni istituzionali e con effetti discriminanti degli Enti di Promozione Sportiva nell’ambito delle loro attività. Allo stato, pertanto, dobbiamo rappresentare la necessità di un pronto intervento di codesto Dipartimento volto a porre fine alla realizzata azione discriminatoria svolta in danno degli Enti di Promozione Sportiva e a favore delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate, diversamente, ravvisando nell’atto adottato un’iniziativa illegittima oltre che volta a tradursi in una pratica anticoncorrenziale, ci vedremo costretti a valutare ogni opportuna azione presso le competenti autorità, a partire dall’AGCM, a tutela degli interessi degli Enti che presiediamo, dei suoi tesserati e affiliati, nonché per conseguire il ristoro dei danni subiti“. lp/AGIMEG