Proroga concessioni scommesse e stop omologhe comma 7: ecco il MAXI EMENDAMENTO BOLLINATO

Federico D’Incà, sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia al ddl di conversione per l’attuazione del PNRR.

Il Governo ha presentato un maxi emendamento che sostituisce interamente il provvedimento e che recepisce “sostanzialmente” le proposte emendative approvate dalla Commissione.

Nel maxi emendamento è confermato, come anticipato da Agimeg, l’articolo 18-ter su “Disposizioni in materia di gioco pubblico“, nel quale viene disposta la proroga delle concessioni delle scommesse al 30 giugno 2024 e l’adozione di una lista, emanata da ADM entro il 15 novembre di ogni anno, con i comma 7 che non sono soggetti ad autorizzazioni ed omologhe.

Ecco il testo integrale dell’articolo sui giochi:

Articolo 18-ter
(Disposizioni in materia di gioco pubblico)
1. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal
Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di
bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza
previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori
dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre,
sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli
obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova
definizione dei termini temporali.
2. All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: “c-quater) Con provvedimento del direttore
generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono
individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono
tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono
esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi
resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis,
comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici
obblighi dichiarativi.
3. Il fondo di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l’importo di euro 31.761.000 per l’anno
2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.
4. All’onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023
e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.

TESTO MAXI EMENDAMENTO BOLLINATO

sb/AGIMEG