Proroga concessioni scommesse e comma 7: ecco il maxi emendamento e la relazione tecnica al PNRR del Governo. La BOZZA INTEGRALE

Oggi, alle 18,01, prosegue in Aula del Senato l’esame, avviato il 21 giugno con le relazioni della senatrice Rojc e del senatore Cangini, del ddl di conversione del d-l n. 36 per l’attuazione del PNRR.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, una volta pervenuto l’emendamento interamente sostitutivo del ddl, la Presidenza procederà alla valutazione di ammissibilità e alla trasmissione del testo alla 5a Commissione Bilancio. Si passerà quindi alle dichiarazioni di voto e alla chiama.

Con la questione di fiducia al PNRR, infatti, il Governo ha preparato un maxi emendamento contenente le disposizioni che verranno votate insieme al decreto.

La proroga delle concessioni delle scommesse al 30 giugno 2024 e la lista di apparecchi senza vincite in denaro che saranno esclusi dalle omologhe e che verrà redatta ogni 15 novembre sono stati inseriti nel maxi emendamento.

Le nuove norme, che Agimeg ha potuto visionare, sono inserite nell’articolo 18-ter “Disposizioni in materia di gioco pubblico“.

Ecco il testo integrale dell’articolo:

Articolo 18-ter
(Disposizioni in materia di gioco pubblico)
1. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.
2. All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: “c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
3. Il fondo di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l’importo di euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.
4. All’onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Ecco la relazione tecnica:

Art. 18-ter. La norma in esame ha ad oggetto la proroga – a titolo oneroso – delle concessioni per la raccolta delle scommesse sino al 30 giugno 2024. Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sono scadute tutte in data 30 giugno 2016 e con vari interventi normativi si è proceduto alla proroga delle medesime, prima con l’articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, con altre norme primarie che hanno previsto, annualmente una proroga onerosa delle concessioni sino al 31 dicembre 2020. Nel 2020, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fare fronte alla pandemia – che hanno comportato la chiusura, per circa sei mesi (cioè da marzo a giugno e poi dalla fine di ottobre al 31 dicembre), dei luoghi in cui avviene la raccolta delle scommesse in rete fisica, l’articolo 69 del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato le concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica sino al 30 giugno 2021. Si precisa, inoltre, che, sempre a causa della situazione derivante dalla pandemia, la raccolta in rete fisica è stata sospesa per l’intero primo semestre del 2021.
La sospensione della raccolta per un così lungo lasso di tempo ha avuto gravi effetti sull’equilibrio finanziario dei concessionari che, pur in assenza di raccolta, hanno dovuto far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla concessione non strettamente collegati alla raccolta (versamento canone di concessione, prestazione garanzia etc.)
Nel mese di giugno 2021, in vista dell’approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni e non essendo stata adottata specifica norma primaria di ulteriore proroga, l’Agenzia, dopo approfondimenti, ha ritenuto applicabile l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.
Tale disposizione di legge, stabilisce che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Pertanto sono state ritenute efficaci le concessioni sino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato stesso (all’epoca coincidente con il 31 luglio 2021), dandone comunicazione ai concessionari.
Tale interpretazione ha consentito, tra l’altro, una più completa tutela delle ragioni erariali nonché dell’ordine e sicurezza pubblica che, altrimenti, sarebbero state gravemente penalizzate dall’interruzione della raccolta legale del gioco.
In forza delle successive proroghe dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, l’efficacia delle concessioni perdura sino al 29 giugno 2022.
Allo stato, tuttavia, cessato lo stato di emergenza, non è più applicabile l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta delle scommesse, con grave nocumento all’ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e, da ultimo, a detrimento delle entrate erariali, si palesa, quindi, necessario procedere ad una ed attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi.
Di seguito vengono illustrate le misure contenute nella norma.
Le concessioni per la raccolta delle scommesse in rete fisica sono prorogate – a titolo oneroso – sino al 30 giugno 2024.
Gli oneri concessori sono confermati nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato, dapprima, dall’articolo1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124.
In species, la norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni siano annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Allo stato, i dati in possesso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli indicano esistenti n.5754 negozi e punti di raccolta e n.4526 corner.
Ne consegue che il calcolo delle maggiori entrate dovrebbe essere il seguente:
euro 7500*5754 negozi =43.155.000.
euro 4500*4526 corner= 20.367.000 euro.
Totale di euro 63.522.000 (43.155.000 + 20.367.000) annui
Si stima, dunque, un introito derivante dalla proroga di euro 63.522.000 per ciascun anno di proroga, tenendo presente che la proroga avrà effetti dal 30 giugno 2022. Si specifica che, in funzione delle scadenze temporali dei versamenti, l’introito per il 2022 dovrebbe essere di euro 31.761.000, per il 2023 di euro 63.522.000, per il 2024 di euro 31.761.000.
Infine, con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia saranno definite le modalità di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali, onde garantire l’assolvimento degli obblighi di pagamento scaturenti dalle concessioni.
Dal comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All’articolo 18 anche la modifica alla disciplina della lotteria degli scontrini:

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;
b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie.”.»

La relazione tecnica:

Art. 18, comma 4-ter. La disposizione in commento, pur non attuando direttamente misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), può considerarsi connessa alla Milestone M1C1-103 – Riforma 1.12: Riforma dell’amministrazione fiscale (scadenza giugno 2022), nell’ambito della quale è prevista “l’entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l’evasione fiscale dovuta all’omessa fatturazione”.
Secondo quanto riportato nella relazione del 20 dicembre 2021 per “orientare le azioni del governo volte a ridurre l’evasione fiscale”, predisposta dal MEF a supporto del PNRR, dall’analisi statistica delle presumibili motivazioni che hanno generato, nel secondo semestre dello scorso anno, un trend decrescente nell’emissione degli scontrini associati alla lotteria degli scontrini, emerge che la lotteria, nella sua fase iniziale, si è rivelata poco efficace a modificare le abitudini di acquisto dei consumatori e che l’introduzione di vincite istantanee, in luogo dei premi mensili di importo maggiore, può rappresentare un utile modo per incentivare maggiormente la partecipazione alla lotteria. La norma in esame permetterebbe di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l’eventuale vincita e il suo preciso ammontare.
L’intervento normativo scaturisce dall’evidenza che le lotterie ad estrazione istantanea, nel settore del gioco pubblico, hanno un’attrazione, rispetto al contribuente/giocatore, di molto superiore rispetto alle lotterie tradizionali differite (circa 1 a 10). Le best practice internazionali dimostrano, infatti, che la modalità di partecipazione alla lotteria più efficace al fine di incentivare l’utente a richiedere lo scontrino fiscale è proprio quella che comporta una conoscenza celere e contestuale del risultato.
Nel particolare settore del gioco, l’utente, normalmente, risulta essere più soddisfatto, seppur le vincite delle lotterie istantanee siano di più limitato valore, allorché conosca l’esito con immediatezza.
Con l’intervento legislativo si chiariranno, inoltre, le modalità di partecipazione alla lotteria, specificando l’obbligo normativo di associazione del codice lotteria – ovvero il codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, generato randomicamente e associato univocamente al codice fiscale della persona fisica/giocatore finale – con la titolarità dello strumento di pagamento elettronico ovvero dei fondi detenuti su rapporti di credito o debito bancari o postali propri della persona fisica che ha effettuato l’acquisto.
In altri termini, la nuova formulazione rende più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.
Nella proposta normativa viene inoltre eliminato ogni riferimento alla dizione “contribuente” in modo tale da assicurare la possibilità di far partecipare alla lotteria soggetti che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che pagano con strumenti elettronici a loro riferibili ma che traggono fondi su rapporti di credito o debito bancari o postali a loro non intestati e che pertanto di diritto non assolverebbero al pagamento delle imposte indirette unica condizione per acquisire la qualifica di contribuente nel caso specifico. Per maggior chiarezza è utile proporre un esempio: si pensi alla moglie, al figlio o al nipote, anche non conviventi, di una determinata persona. Questi soggetti utilizzano la carta di loro titolarità, perché regolarmente rilasciata e assegnata dall’istituto di credito o debito su cui è aperto il rapporto, ma traggono comunque fondi di titolarità, rispettivamente, del marito, del padre o del nonno. In questo modo potrà essere assicurato il pagamento di quei premi riferibili a quei nuclei di persone che, per diverse ragioni, potrebbero aver scelto di avere un solo conto corrente, intestato ad un solo soggetto, ma hanno in uso più carte assegnate in titolarità ai diversi componenti del nucleo. In tale direzione, si aumenterebbero le transazioni risultate vincenti che possono essere assicurate nell’erogazione del premio. Infatti al momento la dizione contribuente impone l’assolvimento dell’imposta indiretta.
Da ultimo si precisa che, al fine di evitare possibili truffe perpetrate da soggetti che sono di fatto nella disponibilità di strumenti di pagamento elettronici non di propria titolarità e che non traggono fondi da propri rapporti di credito o debito, rimangono invece non erogabili gli importi di potenziale vincita di tutti quei casi in cui il codice lotteria, in quanto identificativo del codice fiscale, non coincida né con il titolare dello strumento di pagamento elettronico né dei fondi sul rapporto di credito o di debito utilizzato per corrispondere quanto dovuto per l’acquisto.
La corrispondenza univoca dei due codici serve a eliminare, alla fonte, le possibili truffe che possono generarsi da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, ovvero possibili contenziosi tra il titolare delle risorse finanziarie impiegate nell’acquisito e il titolare del codice lotteria. Sotto tale profilo la disposizione si pone, pertanto, in coerenza con i principi regolatori del diritto tributario e del diritto penale, individuando in modo puntuale, non equivoco e inderogabile il soggetto privato del rapporto obbligatorio.
La norma è ad invarianza finanziaria atteso che i premi erogati sono quelli che trovano capienza negli strumenti normativi già in vigore e che dalla disposizione proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ecco il documento integrale.

cdn/AGIMEG