Tar Liguria su limiti orari Cairo Montenotte (SV): “Ragionevoli e proporzionati, iniziativa privata non può arrecare danno alla salute”

“A fronte della salute, tutelata dall’art. 32 della Costituzione come ‘fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’, sta l’iniziativa economica privata, che non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza umana, e deve essere coordinata a fini sociali (art. 41 Cost.): donde la ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento operato dal provvedimento impugnato”. Con questa motivazione il Tar Liguria (Sezione Seconda) respinge un ricorso di un tabaccaio contro i limiti orari di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, che vietano l’accensione degli apparecchi da intrattenimento dalle 7 del mattino alle 19, anche considerando l’incidenza nel Comune del fenomeno della ludopatia. “L’ordinanza impugnata richiama i dati statistici specificamente riferiti al comune di Cairo Montenotte, pubblicati sulla base dei dati forniti da AAMS, secondo i quali le giocate pro capite nel comune ammonterebbero ad € 1918,00 nel 2017, con il che il comune si collocherebbe al 491° posto su 7594 comuni italiani, confermando di non essere affatto esente dal fenomeno”. Nè può avere peso quanto proposto in Conferenza unificata (settembre 2017) che “riveste carattere di mera ‘proposta’ non giuridicamente cogente, e non costituisce dunque un parametro di legittimità del provvedimento impugnato”. Ciò posto, il ricorso è infondato, salvo che per il secondo motivo, attinente la previsione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell’ordinanza. Essa prevede infatti che la violazione delle disposizioni imposte con l’ordinanza comporti la sanzioni amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 “ai sensi dell’art. 3 comma 1 legge regionale Regione Liguria n. 17/2012”.
In realtà, la legge regionale Liguria n. 17/2012, nella sostanza si limita a prescrivere che l’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente” e che “non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri da determinati luoghi sensibili. L’art. 3 L.R. n. 17/2012 commina la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per “ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge”. Ne consegue che la comminatoria della sanzione di cui alla L.R. n. 17/2012 per violazioni che non attengono propriamente alle disposizioni della legge richiamata è impropria e viola il principio di legalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 24.11.1981, n. 689 (“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”). lp/AGIMEG