Tar Emilia Romagna respinge ricorso contro limiti orari Casalecchio di Reno (BO): “Rispettato il principio di proporzionalità”

“Il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, effettuato anche con apposite ordinanze del Sindaco del luogo, è rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge”. Il Tar Emilia Romagna (Sezione Prima) respinge il ricorso di una sala giochi contro i limiti orari del Comune di Casalecchio di Reno (BO), che aveva fissato per l’intero territorio comunale gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro ex art. 86 e 88 T.U.L.P.S. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00. “La competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 7 del T.u.e.l. nel disciplinare gli orari delle sale giochi. L’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, al fine di armonizzarne l’espletamento, con le esigenze complessive e generali degli utenti, onde secondo la giurisprudenza ormai consolidata, avvallata dall’ordinanza n. 220/2014 della Corte Costituzionale, in forza della generale previsione del comma 7 di detto art. 50, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco”. Inoltre, evidenzia il Tar, “i dati forniti dal Sert richiamati nell’ordinanza sindacale hanno evidenziato un forte fenomeno di espansione sul territorio della ludopatia, che secondo la stessa Consulta costituisce una vera e propria patologia paragonabile alla dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche tale da giustificare oltre il distanziamento dai luoghi sensibili anche interventi di limitazione degli orari, essendo sul punto del tutto irrilevante l’operato dei sindaci degli altri comuni, secondo un percorso argomentativo sostenuto da parte ricorrente che vedrebbe del tutto illogicamente penalizzare l’autonomia costituzionalmente garantita di ogni ente locale”. lp/AGIMEG