Slot, tassa 500 milioni: Tar Lazio respinge richiesta di accesso agli atti per verificare correttezza divisione nella filiera

Il Tar Lazio respinge con sentenza la richiesta della Sapar e di alcuni gestori di accedere agli atti in possesso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per verificare che i concessionari stiano dividendo in maniera corretta – tra i vari soggetti della filiera degli apparecchi – la tassa dei 500 milioni. Per i giudici amministrativi, l’associazione e i gestori già sono in possesso di questi dati, conoscono “sia i compensi ricevuti, che le somme giocate sugli apparecchi di pertinenza, così come quelle erogate sotto forma di vincita e versate a titolo di PREU e di canone concessorio senza che vi sia la necessità di acquisirli tramite l’Agenzia resistente, che per fornirli dovrebbe eseguire sia l’operazione di raccolta di alcuni di essi che non in suo possesso, sia una rielaborazione degli stessi onde ottenere un risultato scorporato in ragione di ciascun concessionario”. Legittimo quindi il rifiuto dell’ADM di fornire i dati, visto che “il gestore/esercente può agevolmente enucleare i dati richiesti sulla base degli accordi conclusi con il singolo concessionario e della reportistica contabile che quest’ultimo è obbligato a mettere a disposizione di ogni soggetto contrattualizzato e che riporta – in relazione a un determinato periodo temporale – i dati afferenti all’importo complessivo della raccolta, alle vincite erogate, al compenso da trattenere (sulla base degli accordi contrattuali raggiunti), nonché l’importo netto da versare al concessionario, comprensivo di quello dovuto a titolo di PREU e dell’importo pari allo 0,8 % delle somme giocate”. Per le ricorrenti, questi dati erano operò necessari anche per risolvere le dispute civili – attualmente pendenti di fronte alla Corte d’Appello di Roma – nate con le concessionarie. Ma per il Tar, questi documenti “non sono funzionali alla decisione che dovrà essere assunta dalla Corte d’Appello”, questa dispiuta infatti “come sostenuto da tutte le parti nelle diverse memorie difensive, è di natura squisitamente giuridica”. E quindi spiega che “le stesse ricorrenti affermano che i predetti dati saranno rilevanti laddove la Corte di Appello dovesse dichiarare che il metodo da seguire per la ripartizione dell’onere derivante dalla legge di Stabilità del 2015 è quello sostenuto dai gestori e non quello attualmente posto in essere dai concessionari”. gr/AGIMEG