Slot, Cassazione: “E’ a carico dell’Agenzia dei Monopoli, e non del contribuente, l’onere della prova ai fini tributari in caso di apparecchi irregolari”

“E’ a carico dell’Ufficio preposto, e non del contribuente, l’onere della prova”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto un ricorso – cassando la sentenza e rinviando alla Commissione tributaria regionale competente in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto – contro l’Agenzia delle dogane, a seguito delle verifiche in data 8 luglio e 28 settembre 2009 della Guardia di Finanza nei locali del circolo privato toscano, da cui era emersa la presenza di apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente e privi del nulla osta di messa in esercizio. L’Agenzia emetteva, nei confronti del titolare degli apparecchi avvisi di accertamento per il recupero del tributo evaso, con contestuale irrogazione delle corrispondenti sanzioni; la società, con separati ricorsi, deduceva l’illegittimità degli atti, il difetto della propria legittimazione passiva e contestava la determinazione del quantum delle pretese. “La Commissione tributaria regionale della Toscana – sottolineano i giudici – si è limitata ad affermare che con il verbale di contestazione della Gdf era stato avvertito il contribuente della possibilità di far pervenire, entro il termine di 60 giorni, ogni documentazione utile ai fini di un’esatta determinazione dell’imposta, ma nessuna risposta positiva era stata data a tale invito, conseguentemente l’Agenzia non ha potuto che accertare il tributo per il periodo intercorrente dall’inizio del 2009 alla data del sequestro degli apparecchi. Anche in questo caso l’appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che il funzionamento illecito degli apparecchi era decorrente da data diversa e ciò non può che confermare l’operato dell’ufficio; la CTR, in altri termini, ha ritenuto corretta la determinazione del momento iniziale di decorrenza in assenza di qualunque elemento atto a fornirne riscontro, elevando a sostegno della decisione un asserito principio di non contestazione sulla specifica richiesta formulata dall’Agenzia con l’invio del processo verbale di contestazione, così ponendo, illegittimamente, a carico del contribuente l’onere della prova che, invece, incombeva sull’Ufficio”. lp/AGIMEG