Scommesse, Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia respinge ricorso contro mancato rilascio licenza di pubblica sicurezza

“In sede di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l’apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse, l’Amministrazione dell’interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un’autorizzazione di polizia”. Con questa motivazione il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha respinto il ricorso, contro la Questura di Palermo, per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) concernente l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti emessi dal Questore di Palermo avente ad oggetto il rigetto delle istanze per ottenimento delle licenze di Pubblica Sicurezza per la gestione di due punti di giochi pubblici.

“I provvedimenti di polizia – ricordano i giudici – costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell’Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l’impedimento e la rimozione ‘ab initio’ delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l’ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblico”.

“In questo quadro sistematico e finalistico assumono naturalmente rilievo – e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi – anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta“. Per questo motivo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale respinge l’appello. cr/AGIMEG