Milleproroghe: inammissibili tutti gli emendamenti sui giochi e le scommesse, via libera solo a proroga lotteria dei corrispettivi e partecipazione a Lotteria solo con una spesa superiore ai 100 euro

Sono circa 900 gli emendamenti presentati al Decreto Milleproroghe giudicati inammissibili dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Solamente tre quelli relativi al settore giochi che hanno ricevuto il via libera delle Commissioni, sono quelli riguardanti la lotteria degli scontrini. Tra questi, gli emendamenti presentati dai deputati FdI Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli prevedono la proroga dell’avvio lotteria dei corrispettivi. Nello specifico, si legge nel primo: ”Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Proroga avvio lotteria dei corrispettivi) 1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»”. Mentre, nel secondo: “Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Proroga avvio lotteria dei corrispettivi) 1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021»”.

E l’emendamento presentato dagli esponenti del Gruppo Misto che prevede una spesa minima di 100 euro per poter partecipare alla Lotteria degli scontrini. “A decorrere dal 1° gennaio 2021 – si legge nel testo dell’emendamento – i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi di importo superiore ad euro 100, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»”. cdn/AGIMEG